Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26420 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4661-2019 proposto da:
M.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro
i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE ed AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS),
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2043/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MOCCI
MAURO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il ricorso proposto da M.G., notificato il 15 dicembre 2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile di questa Corte.
Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019