Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26420 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17155-2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato CAPECE

MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA ALLEANZA TORO (già Toro Assicurazioni SpA), P.A.,

PA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 157/2009 del TRIBUNALE di VELLETRI – Sezione

Distaccata di ALBANO LAZIALE dell’8.1.09, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 giugno 2010 S.G., titolare della carrozzeria Artigianato, ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 maggio 2009 dal Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Albano Laziale – che aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale e l’aveva riformata nella regolazione delle spese di lite, poste a suo carico.

Gli intimati, Alleanza Toro S.p.A., Pa.Gi. e P.A., non hanno espletato attività difensiva.

2- I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non vengono specificate. Le argomentazioni a sostegno trattano l’incapacità ex art. 246 c.p.c. a testimoniare dei testi indotti dalla Toro Assicurazioni e la mancata risposta del P. all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non vengono riferite le pertinenti parti dei propri atti necessarie per dimostrare – al fine di non incorrere nella sanzione di novità della questione – di averle tempestivamente sollevate in sede di merito.

Ma, soprattutto, non è stato formulato il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Le argomentazioni a sostegno contengono riferimenti a norme di diritto (gli artt. 2697, 2054, 2043 e 1226 c.c.) di cui non sono state denunciate nè la violazione, nè la falsa applicazione e a documenti (rapporto, preventivo) nei cui confronti non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008). Anche questa censura risulta priva del momento di sintesi formulato nel rispetto dei criteri sopra enunciati e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente, contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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