Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2642 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2642 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 12685-2010 proposto da:
DITTA CARMINE COSTABILE NOLEGGI C.F. 00129990784, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PERRI FRANCESCO,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

3697

contro

PEDACI GIUSEPPE C.F. PDCGPP42M22E678M, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo

Data pubblicazione: 05/02/2014

studio

dell’avvocato

rappresentato

e

GIOVANNI

difeso

PASQUALE

dall’avvocato

MOSCA,
TARSITANO

GIULIO, giusta delega in atti;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI
ANTONINO, giusta delega in atti;
– controricorrenti non chè contro

• E–, t,,..) ì 1- A

L:u À

\t. T.R. S.P.A./o e,c,è,–

u -ria ii- e 1- A.. 3.

es4 ,
– intimata –

avverso la sentenza n. 47/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 14/01/2010 R.G.N.
712/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato PERRI FRANCESCO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Generale Dott. CARMELO CELENTANO i che ha concluso per

l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Carmine Costabile, titolare dell’omonima impresa, proponeva appello
awerso la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui era stata respinta la
sua opposizione awerso l’ordinanza ingiunzione n.200220123 del
~o statz.
3.7.2002, con cui veffErgrp reclamati dall’INPS i contributi dovuti per il
dipendente Pedaci dal momento del licenziamento sino a quello della

Deduceva in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice e per quanto qui interessa: 1) l’ordinanza ingiunzione era nulla per
la mancata audizione dell’interessato che ne aveva fatto richiesta ai sensi
dell’art.18 della legge n. 689\81; 2) l’assunzione del lavoratore (Pedaci) in
data 15.5.2000 non era da considerarsi effettuata in esecuzione della
sentenza di reintegra n. 460\00, bensì della successiva transazione
intervenuta tra le parti (con cui il lavoratore aveva rinunciato al ripristino
del rapporto).
L’INPS e la E.T.R. s.p.a. restavano contumaci.
Con sentenza depositata il 14 gennaio 2010, la Corte d’appello di
Catanzaro respingeva il gravame.
Per la cassazione propone ricorso il Costabile, affidato a due motivi, poi
illustrati con memoria.
Resistono l’INPS e Pedaci Giuseppe con controricorso, mentre la ETR
s.p.a. è rimasta intimata.

Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente osservarsi che il ricorso nei confronti del Pedaci è
inammissibile, non risultando questi parte del giudizio di appello, come
risulta dalla sentenza impugnata e dalla stessa esposizione in fatto
contenuta nell’attuale ricorso.
Per il resto si osserva.

3

reintegra giudiziale (awenuta con distinta sentenza n.460\00).

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c.).
Benché non evidenziata nel capitolo, il ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 18 L. n. 689\81, avendo la Corte di merito ritenuto nella specie

dovendo a suo avviso comunque il giudice esaminare nel merito la
fondatezza della pretesa dell’ente previdenziale.
Il motivo è infondato.
Seppure il menzionato art. 18 stabilisce che “Entro il termine di trenta
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati … possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità” e
che quest’ultima, “sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti … determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento”, è altrettanto vero che secondo il consolidato orientamento di
questa Corte in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il
giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale (e lo stesso dicasi per
l’opposizione ad ordinanza ingiunzione, Cass. sez.un. n. 6954\93; Cass. n.
4959\06; Cass. n. 5891\04; Cass. n. 5763\02) che ritenga illegittima
l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve
esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento
dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano
l’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149\12, Cass. n. 27824\09,
Cass. n. 19502\09), con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli
eventuali vizi del provvedimento relativi all’omessa valutazione delle
deduzioni difensive dell’incolpato da parte dell’autorità intimante, potendo,
successivamente, l’eventuale inadeguata valutazione del giudice rilevare
sotto il profilo dell’omesso esame di punti decisivi della controversia (in tal
senso Cass. 4588/01; Cass. 8520/01).

4

irrilevante l’audizione dell’interessato, che ne aveva fatto richiesta,

2.-Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Lamenta che la Corte di merito ritenne sussistente l’obbligo contributivo in
questione per il periodo 30.11.97-15.5.00, periodo durante il quale il
lavoratore non aveva prestato alcuna attività lavorativa perché licenziato;
deduce che pur essendo stato tale licenziamento annullato con sentenza

le parti erano successivamente giunte ad una transazione (in data
10.5.00) con cui il lavoratore rinunciava alla reintegra accettando una
assunzione ex novo dal 15.5.00 e la somma di L. 15.000.000.
Si duole che la Corte d’appello ritenne tale transazione inopponibile
all’INPS, rimasto estraneo al negozio, trattandosi di rapporti autonomi e
distinti.
Il motivo è infondato.
Ed invero questa Corte ha più volte osservato che sul fatto costitutivo
dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica
nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale
che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva, ovvero risolva con
un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di
lavoro, precludendo —in tesi- alle parti del rapporto stesso il relativo
accertamento giudiziale (Cass. n. 17670\07; Cass. n. 5534\03; Cass. n.
3122/2003).
Più in particolare questa Corte ha affermato (Cass. n. 17670\07) che in
tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra
lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e
l’INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in
relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie,
la S.C., affermando il principio riportato, ha riformato la sentenza di merito
che aveva escluso l’assoggettabilità a contribuzione delle somme
corrisposte a fronte delle rinunzie contenute in un accordo transattivo
intervenuto tra datore e lavoratore).

5

n. 460\00 del Tribunale di Cosenza, con conseguente ordine di reintegra,

La totale estraneità e inefficacia della transazione eventualmente
intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto
contributivo discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi
previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per
contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in
quanto l’espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la

lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, in
considerazione del fatto che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo
ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono
del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del
datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente
dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera
siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia
rinunciato ai suoi diritti (cfr., ex aliis, Cass. 17 aprile 2012 n. 6001; Cass.
28. Luglio 2009 n. 17495; Cass. 3 marzo 2004 n. 6607; 13 aprile 1999, n.
3630; Cass. 15 maggio 1993, n. 5547).
Né potrebbe nella specie invocarsi la modifica dell’art. 12 L. n. 153\69 ad
opera del d.lgs n. 314\97 che, ha ampliato i casi di esclusione dalla base
contributiva, ricomprendendovi, per quanto qui interessa, “le somme
corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di
incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione”. Ed invero non può dubitarsi che con
l’ordine di reintegra ex art. 18 L. n. 300\70 il rapporto di lavoro non venga
giuridicamente mai meno (Cass. n. 402\12; Cass. n. 7934\09), persistendo
comunque ex lege l’obbligo del versamento dei contributi assistenziali e
previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell’effettiva
reintegra, sicché non solo non può parlarsi di somme che traggono origine
dalla cessazione del rapporto ma, piuttosto, dell’esistenza legale di un
obbligo contribuivo per il periodo che va dal licenziamento alla effettiva
reintegrazione, che non può essere vanificato da una transazione
intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore. Da tale obbligo, inerente

6

retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di

tat’indisponibile rapporto assicurativo, il datore di lavoro non può esimersi
attraverso una transazione col lavoratore, sicché non vale neppure
richiamare, per difetto di pertinenza, le considerazioni conclusive della
citata Cass.n.17495\09 secondo cui il versamento, in generale, di somme
versate a seguito di transazione non è assoggettato di per sé a
contribuzione, anche se, valutata la transazione medesima e tutte le

presunzioni, la prova del credito contributivo dell’Inps.
Come detto, l’obbligo al versamento dei contributi è previsto dall’art. 18 L.
n. 300\70 (non discutendosi qui, peraltro, del momento di insorgenza di
tale obbligo ai fini della controversa questione se su tali contributi,
necessariamente versati dopo la sentenza di reintegra, gravino o meno le
sanzioni civili), sicché la transazione al riguardo non può incidere sul
rapporto previdenziale.
Va peraltro, e non da ultimo, evidenziato che il ricorrente neppure produce
o trascrive (o indica la sua esatta ubicazione processuale, Cass. sez.un. 3
novembre 2011 n. 22726; Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord.
16.3.12 n. 4220) la transazione in questione, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti, che, per il
principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere
in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto.
3.-11 ricorso deve in definitiva rigettarsi.
Le spese di lite nei confronti dell’INPS e del Pedaci, inammissibilmente
intimato e resistente nel presente giudizio, seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese quanto alla E.T.R. s.p.a.
rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Pedaci e lo
rigetta nei confronti dell’INPS e della ETR s.p.a. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore
dell’INPS e del Pedaci, che liquida in E.100,00 per esborsi ed E.3.000,00

7

circostanze del caso concreto, può ben rinvenirsi, anche a mezzo di

per compensi, oltre accessori di legge per ciascuno. Nulla per le spese
quanto alla ETR s.p.a.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA