Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2642 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 04/02/2021), n.2642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6758-2019 proposto da:

ISTITUTO PER CIECHI A.G., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SANTI TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

D.G.M.C., D.G.G.,

DE.GE.GI., DE.GE.MA., nella qualità di eredi di

D.G.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

D.G.M.C., D.G.G.;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 18 ottobre 2017, il Tribunale di Catania ingiungeva all’Istituto per ciechi A.G. di pagare all’avvocato Federico di Geronimo la somma di Euro 115.236 a titolo di compensi professionali;

con atto di citazione del 5 dicembre 2017 l’ente ingiunto proponeva opposizione. Si costituiva il professionista eccependo, tra l’altro, la nullità della procura alle liti perchè la sottoscrizione non era leggibile e il soggetto conferente non era identificabile;

disposto il mutamento di rito, il Tribunale, con ordinanza del 16 novembre 2018, dichiarava inammissibile l’opposizione per nullità della procura;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Istituto per ciechi A.G. affidandosi ad un motivo. Resistono con controricorso D.G.M.C., D.G.G., De.Ge.Gi. e De.Ge.Ma., quali eredi di D.G.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c. rilevando che l’istituto ricorrente è un ente pubblico, in particolare un istituto pubblico di assistenza e beneficenza della Regione Sicilia, al quale compete, tra l’altro, la nomina del rappresentante legale dell’ente. Ai sensi dello statuto, art. 9, il Presidente è il rappresentante legale dell’istituto e lo rappresenta in giudizio. Conseguentemente, l’identità del soggetto in capo al quale ricondurre i poteri rappresentativi dell’ente sarebbe di dominio pubblico e agevolmente evincibile dai decreti dell’assessorato regionale. In particolare, il decreto assessorile dell’8 luglio 2016 identifica il Commissario straordinario dell’istituto nella persona di P.G.. Pertanto, l’illeggibilità della firma non costituirebbe profilo rilevante;

la controversia in oggetto rientra nella competenza tabellare della Seconda Sezione Civile, alla quale, in puntuale applicazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio di assegnazione degli affari, di cui al R.D. 10 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, va, pertanto, rimesso il ricorso (per un caso analogo, Cass. 3 aprile 2018, n. 8122).

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla Seconda Sezione Civile della Corte;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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