Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2642 del 03/02/2011
Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30104-2006 proposto da:
B.N., nella qualità di titolare della ditta
individuale PLASTIMET (p.i. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 76, presso l’avvocato BOTZIOS PAOLO
(STUDIO DONNANGELO E ASSOCIATI), rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREOLINI MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ITALSYSTEM S.R.L. (C.F./P.I. (OMISSIS)), TEKNALSYSTEMS S.R.L.
(C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
TOSCANA 1, presso l’avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE, che le
rappresenta e difende unitamente agli avvocati CUONZO GABRIELE,
TREVISAN LUCA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
MILANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2148/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 17/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato CERULLI IRELLI che ha
chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che B.N., titolare della ditta individuale Plastimet, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2148 del 2005, emessa dalla Corte d’appello di Milano nel contraddittorio con la S.r.l. Teknalsystem e con la S.r.l.
Italsystem;
rilevato che al ricorso resistevano con controricorso le società intimate;
rilevato che con atto ritualmente notificato alle controparti il B. rinunciava al proprio ricorso e che le predette controparti il 10 aprile 2009 depositavano nella cancelleria della Corte di Cassazione copia degli atti di rinuncia ad esse notificate, a loro volta firmate per adesione;
preso atto che all’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio, e che nello stesso senso si è pronunciato il difensore delle società resistenti; ritenuto che ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. va dichiarata l’estinzione del processo e che non si deve dare pronuncia sulle spese, in base al citato art. 391 c.p.c., n. 4.
P.Q.M.
La Corte, letti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011