Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2642 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2642 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 3399-2016 proposto da:
MIV INSULATING SYSTEMS SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONI -_,,
rappresentata e difesa dall’avvocato SAIX \TORI 1,\ ROT1′.1;
– ricorrente contro
FALLIMENTO TORINO LOGIS SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, qlettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ETTORE MARIA GLIOZZI;
– controFicorrente avverso la sentenza n. 5699/2015 del TRIBUNALE di TORINO,
depositata il 23/09/2015;

Data pubblicazione: 02/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Rilevato che:
nel 2013 la società MIV Insulating Systems s.r.l. (d’ora innanzi, per

società ‘Forino Lois s.r.1., chiedendone la condanna alla restituzione di
un indebito oggettivo;
il processo venne dichiarato interrotto a causa del fallimento della
convenuta, e riassunto dalla \IR’ nei confronti della curatela
fallimentare;
il Giudice di pace con sentenza non definitiva 4.8.2014 n. 4276
respinse l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla
curatela;
tale sentenza venne appellata dalla curatela;
il Tribunale di Torino, con sentenza 23.9.2015 n. 5699 accolse il
gravame e dichiarò inammissibili le domande proposte dalla MIV nei
confronti del fallimento della ‘l’orino Logis s.r.1.;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla MIV, con
ricorso fondato su un motivo; la curatela fallimentare ha resistito con
amtroricorso;

Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. E’ denunciata, in particolare, la violazione
dell’art. 91 c.p.c.;
deduce, al riguardo, di essere stata illegittimamente condannata dal
Tribunale a rifondere alla curatela le spese del doppio grado di
giudizio, perché essa

non aveva Jposato le tesi del Giudice di pace”, era

Ric. 2016 n. 03399 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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brevità, “la MIV”) convenne dinanzi al Giudice di pace di Torino la

rimasta contumace in appello, e non era “podattice di un interesse proprio

in relcr„.ione alla statukione sulla competenza”;
il motivo è manifestamente infondato: la NIIV ha formulato una
domanda (inammissibile, come correttamente rilevato dal Tribunale)
nei confronti della curatela, riassumendo il giudizio civile anziché

l’ha coltivata, ed ha insistito per la pronuncia — poi effettivamente
avvenuta — di condanna della curatela; essa, pertanto, è soccombente
rispetto all’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal
Fallimento, e correttamente è stata condannata alle spese di lite;
nulla rileva che nel giudizio di appello la MIV abbia scelto di non
costituirsi: il Fallimento, infatti, una volta vistesi rigen are con sentenza
le eccezioni di inammissibilità della domanda contro di esso proposte,
aveva l’onere di impugnare quella sentenza per evitare la formazione
d’un giudicato pregiudizievole, e tale necessità fu conseguenza
giudiziaria della MIV, che pertanto non solo in virtù del
principio di soccombenza, ma anche in virtù di quello di causalità, è
stata correttamente condannata alla rifusione delle spese di lite;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma l, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
Ric. 2016 n. 03399 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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chiedendo l’insinuazione del proprio credito al passivo fallimentare;

(-) condanna NIIV Insulating Systems s.r.l. alla rifusione in favore di
Fallimento della Torino Logis s.r.l. delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano nella somma di curo 1.400, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

q/tater, d.p.r. 30.5.200 7 n. 115, per il versamento da parte di MINT
Insulating Systems s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

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