Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12774-2020 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

23/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale di Brescia in data 23.3.2020, la quale ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si costituisce ai fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

– che i motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, da 5 a 8,14, per non avere il giudice concesso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, nonostante la comprovata situazione del paese di origine;

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la corte non ha operato una valutazione individuale della situazione del richiedente, che svolge un lavoro retribuito in Italia;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, per non aver proceduto ad istruttoria d’ufficio ed aver esaminato fonti non aggiornate;

4) omesso esame, in quanto la corte non ha operato una valutazione individuale della situazione del richiedente, ed ha omesso l’esame di elementi fattuali di rilievo, svolgendo egli un lavoro retribuito in Italia;

– che il ricorso è inammissibile;

– che il giudice del merito ha ritenuto come i fatti narrati dal richiedente solo innanzi al Tribunale costituissero circostanze nuove, le quali legittimano sì la proposizione di una nuova domanda di protezione – una volta che, come nella specie, la prima sia stata respinta – ma purché siano proposti innanzi alla Commissione territoriale, e non solo, come avvenuto da parte del richiedente, soltanto innanzi al Tribunale in sede di opposizione al diniego da quella adottato;

– che, dunque, emerge come il ricorso non si confronta affatto con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale ha ravvisato la impossibilità di presentare una seconda richiesta di protezione, senza dedurre fatti nuovi sin dalla fase amministrativa innanzi alla Commissione territoriale: rispetto a tale statuizione, che è stata di per sé preclusiva dello stesso esame del merito, il ricorrente non svolge nessuna censura, in tal modo restando tale motivazione perfettamente idonea a sorreggere la decisione, non attaccata;

– che, in sostanza, tutti i motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi, e, dunque, non soddisfano il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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