Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26419 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 12711-2007 proposto da:
FINTECNA – FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E
DEI SERVIZI S.P.A. (C.F. 05990230012), in persona
del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 26/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11 – SC.B
-INT.4, presso l’avvocato TIRONE MASSIMO,
2013
1545

rappresentata e difesa dagli avvocati MENSITIERI
RENATO, MENSITIERI GIUSEPPE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

1

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CASERTA (A.S.I.) P.I./C.F.
8005370616, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

(STUDIO SCACCHI), rappresentato e difeso
dall’avvocato MARROCCO GIUSEPPE, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

863/2006 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MENSITIERI
GIUSEPPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato
TAVERNUTI ATTILIO,

con delega avv. MARROCCO

CRESCENZIO 19, presso l’avvocato VETRELLA FABIO

GIUSEPPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli, con sentenza 21 giugno 2001,
condannò il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di
Caserta, quale concessionario del Commissario liquidatore
della Cassa per il Mezzogiorno, al pagamento di £.

406.953.912, oltre interessi, in favore di Italstrade spa
per l’esecuzioneori di cui al progetto Casmez.
Con atto notificato 1’8 gennaio 2002 la Italstrade spa ha
proposto appello, ma la Corte di appello di Napoli, con
sentenza 15 marzo 2006, in accoglimento dell’eccezione del
Consorzio, lo ha giudicato nullo, in quanto non legittimata
a proporlo, perché cancellata dal registro delle imprese in
data 5 luglio 2001, a seguito di incorporazione in altra
società e, quindi, da quella data non più esistente. La
corte ha poi giudicato inammissibile l’intervento della
società Fintecna nel giudizio di appello, in qualità di
successore di Italstrade Lavori Europa spa (cui Italstrade
aveva ceduto il ramo di azienda comprendente le ragioni di
credito verso il Consorzio) poi fusasi per incorporazione
nella Fintecna e ritenuto che l’intervento di un terzo nel
processo presuppone che questo sia stato validamente
instaurato.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Fintecna
con due motivi, cui resiste il Consorzio con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.

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Motivi della decisione
L’intervento in appello della Fintecna è stato giudicato
inammissibile dalla corte del merito sul presupposto della
inesistenza di un valido processo nel quale esso poteva
essere proposto ed è per questo che la ricorrente Fintecna

tenta ora di dimostrare che quel processo di appello era
stato validamente introdotto da una società (la incorporata
Italstrade) legittimata a proporre l’impugnazione. Ciò
rende ammissibile il suo ricorso per cassazione.
Venendo ad esaminare i motivi di ricorse, nel primo è
dedotta la violazione dell’art. 300 c.p.c., in relazione
agli artt. 2504 bis, comma 1, e 1722 n. 2 c.c., assumendosi
che l’incorporazione di una società per azioni per fusione
in altra società per azioni costituisce fenomeno giuridico
inidoneo a determinarne l’estinzione e, come tale, da un
lato, ad integrare l’evento “morte della parte costituita”
di cui all’art. 300 c.p.c. e, dall’altro, a causare
l’estinzione, ai sensi dell’art. 1722 n. 4 c.c., del
mandato a monte della procura alle liti conferita dalla
società incorporata anche per il grado di appello all’atto
dell’instaurazione del primo grado di giudizio, con
conseguente ultrattività della procura stessa, quando, come
nella specie, l’estinzione si sia verificata dopo la
pubblicazione della sentenza di primo grado e pendente il
termine per proporre l’appello.

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Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 300
c.p.c., assumendosi che la cd. ultrattività della procura
alle liti in favore di Italstrade costituisce un’eccezione
alla regola dell’estinzione del mandato che è alla base di
essa (art. 1722 n. 4 c.c.), con la conseguenza che il

difensore munito di regolare procura rilasciatagli dalla
parte successivamente deceduta o estinta è legittimato a
proporre l’impugnazione della sentenza che l’ha vista
soccombente.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono
infondati.
L’art. 2505 bis c.c., nel testo vigente, stabilisce che la
società risultante dalla fusione o quella incorporante
assumono i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro
rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Il
legislatore ha così chiarito che la fusione tra società,
prevista dagli artt. 2501 ss. c.c., non determina, nella
ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della
società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto
nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione
mediante l’integrazione reciproca delle società
partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta,
dunque, l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la
creazione di un diverso soggetto, risolvendosi in una
vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso
5

soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo
assetto organizzativo (Cass., sez. un., n. 2637 del 2006).
Questa Corte ha tuttavia chiarito che il citato art. 2504
bis c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario
(con d. lgs. n. 6 del 2003), ha natura innovativa e non

interpretativa e, pertanto, il principio da esso desumibile
non vale per le fusioni anteriori all’entrata in vigore
della nuova disciplina (l gennaio 2004) (Cass., sez. un.,
n. 19698 del 2010). Ne consegue che l’impugnazione proposta
dalla società incorporata, che intenda avvalersi della
procura originaria, dopo il perfezionamento
dell’incorporazione e in difetto di espresso mandato della
società incorporante, è inammissibile, in quanto
proveniente non dal soggetto legittimato ma da un soggetto
ormai inesistente (tra le tante, Cass. n. 4740 e 27905 del
2011).
Non varrebbe, in senso contrario, richiamare il principio
della cd. ultrattività della procura rilasciata al
difensore (della società incorporata), il quale non
comprende il potere di impugnazione, trovando applicazione,
in assenza di specifica regolamentazione del mandato
litem,

ad

il principio generale di cui all’art. 1722 c.c.,

secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato
(Cass., sez. un., n. 10706 del 2006; n. 16368 del 2004, n.
9064 del 2006, n. 18485 del 2010).

6

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle
spese del giudizio, liquidate in C 8000,00, di cui

Roma, 18 ottobre 2013.
Il cons. est.

Il Presidente

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7800,00 per compensi.

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