Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25118-2015 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Torre di

Pratolungo n. 11, presso l’Ing. Giovanni Traetta, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Domenico Caracciolo per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.M.A., con atto notificato il 1 ottobre 2015, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto n. 51193/2014 della Corte d’appello di Roma, depositato il 26 giugno 2014; che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile, atteso che la ricorrente non ha depositato il provvedimento impugnato, meramente indicato nella epigrafe del ricorso e riportato nel corpo del ricorso stesso nella parte relativa al Considerato e al dispositivo (dal ricorso si desume, peraltro, che oggetto di ricorso è il decreto emesso dal consigliere designato, suscettibile solo di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter);

che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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