Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25118-2015 proposto da:
D.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Torre di
Pratolungo n. 11, presso l’Ing. Giovanni Traetta, rappresentata e
difesa dall’Avvocato Domenico Caracciolo per procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che D.M.A., con atto notificato il 1 ottobre 2015, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto n. 51193/2014 della Corte d’appello di Roma, depositato il 26 giugno 2014; che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è improcedibile, atteso che la ricorrente non ha depositato il provvedimento impugnato, meramente indicato nella epigrafe del ricorso e riportato nel corpo del ricorso stesso nella parte relativa al Considerato e al dispositivo (dal ricorso si desume, peraltro, che oggetto di ricorso è il decreto emesso dal consigliere designato, suscettibile solo di opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter);
che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016