Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25623/2018 R.G. proposto da:

T.P., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Romano,

ed Ermanno Ferraro, con domicilio eletto in Roma, Via

Circonvallazione Clodia, n. 88, presso lo studio dell’Avv. Riccardo

Di Lorenzo;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv.

Virginia Maria Garrafa, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, Via Archimede, n. 201;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso successivamente proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv.

Virginia Maria Garrafa, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, Via Archimede, n. 201;

– ricorrente –

contro

B.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Lucchetti,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tremiti, n.

10;

– controricorrente –

e contro

G.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lucchetti, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Tremiti, n. 10;

– controricorrente –

e contro

Be.Gi., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosalba

Valenzano, e dall’Avv. Francesco Elia, con domicilio eletto presso

lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Bainsizza, n. 1;

– controricorrente –

e contro

S.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Croce,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Flaminia, n.

322;

– controricorrente –

e contro

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Cermignani,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza A.

Capponi, n. 16;

– controricorrente –

e contro

Aviva Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio

Romagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via

Golametto, n. 2;

– controricorrente –

e contro

Axa Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Incannò, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via

Vespasiano, n. 17/A;

– controricorrente –

e contro

Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele

Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza

Cavour, n. 19;

– controricorrente –

e contro

T.P., Se.Pa., L.G.P.,

R.G., D.L.E.G., Gr.Eg., Gr.De. e

Allianz S.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3280/2018

depositata il 17 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 luglio

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Roma:

a) T.P., quale amministratrice della (OMISSIS) S.p.a.;

b) B.R., Be.Gi., G.D., S.R., C.M., L.G.P., R.G., Gr.Ma. e Se.Pa., quali sindaci della stessa società.

Chiese accertarsi le loro responsabilità per inosservanza dei doveri derivanti dalle rispettive cariche sociali e la conseguente condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni patiti dalla società fallita, quantificati in Euro 1.534.500,37.

Tale responsabilità dedusse in relazione ad alcune operazioni imprenditoriali, gravemente dannose per la società, in relazione alle quali espose, in particolare, che:

a) all’esito di vendita all’incanto la (OMISSIS) si era resa aggiudicataria il 25/5/2000 del compendio immobiliare acquisito al Fallimento (OMISSIS) S.p.A. per il prezzo complessivo di Euro 1.591.997,81, ma non aveva provveduto poi al saldo, con conseguente perdita (ex art. 587 c.p.c.) della relativa cauzione di Euro 1.276.959,10, prestata a mezzo di polizza fideiussoria di Cover Europe Groupe S.p.A., la quale per rivalersi di detto importo aveva ottenuto decreto ingiuntivo ed era stata ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a.;

b) la (OMISSIS) aveva preso in affitto l’azienda del Pastificio Afeltra S.p.A. in data 4/9/2000, per complessivi Euro 61.974,82 annui (oltre Iva), malgrado il dichiarato stato di illiquidità e la ingente esposizione bancaria della locatrice, che di lì a poco ne determinò la dichiarazione di fallimento (in data 12/10/2000), cui era seguito il sequestro giudiziario dell’azienda affittata (22/3/2001) e la revocatoria L. Fall., ex art. 67, del contratto di affitto (sentenza del 30/10/2003), con conseguente danno per la (OMISSIS), che aveva sostenuto ingenti spese per l’avviamento commerciale dell’azienda affittata.

I convenuti si costituirono in giudizio, con esclusione di Se.Pa., resistendo alla domanda.

Si costituirono anche Assitalia s.p.a., Assicurazioni Generali s.p.a., RAS s.p.a., Axa Assicurazioni s.p.a. e Commercial Union Italia S.p.a., chiamate in causa dai rispettivi assicurati, chiedendo il rigetto delle domande spiegate dal fallimento e, in subordine, il rigetto delle domande di manleva.

Con sentenza n. 21747 del 2010, il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti della T., che condannò conseguentemente al pagamento nei confronti del fallimento della somma di Euro 1.531.758,58; la rigettò, invece, nei confronti dei sindaci e dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti delle società chiamate in causa.

2. Interposero gravame il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. e, con separato atto, la T..

Riuniti i giudizi la Corte d’appello di Roma ha respinto entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza impugnata.

Ha conseguentemente regolato le spese del grado, condannando: a) il Fallimento a rifonderle in favore dei sindaci e delle rispettive compagnie assicuratrici che avevano resistito all’appello (Allianz S.p.a., Axa S.p.a., Aviva Italia S.p.a., Ina Assitalia S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a.), con distrazione in favore di quelli tra i relativi difensori che si erano dichiarati antistatari;

b) la T. a rifonderle in favore del Fallimento.

2.1. In motivazione ha, anzitutto, respinto il primo e dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame con i quali l’appellante incidentale T., con riferimento al rito societario applicabile ratione temporis, aveva, rispettivamente, eccepito l’inesistenza o la nullità del provvedimento di fissazione d’udienza del 14/2/2006 e, in subordine, l’inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle memorie di replica e dei documenti depositati dopo il 29/7/2005 (data in cui essa aveva notificato istanza di fissazione di udienza).

Ha in proposito osservato:

a) quanto alla prima questione, che la violazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 12, comma 3 (il quale prevede che il decreto deve contenere l’invito alle parti di depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali), non comporta alcuna nullità insanabile o inesistenza, non essendo tali sanzioni previste da alcuna norma e che, inoltre, l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo, dal momento che le parti avevano tutte tempestivamente depositato le proprie memorie;

b) quanto alla seconda questione, che il giudice di primo grado aveva stabilito che doveva escludersi che si fossero verificate le decadenze di cui si discute “stante l’inammissibilità di tale istanza, già dichiarata ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 8, comma 5, con ordinanza non impugnabile e, comunque, congruamente motivata” ed aveva rimarcato che “l’inammissibilità di tale istanza impedisce il prodursi di ogni effetto rilevante ai fini della prosecuzione del processo”; ha, quindi, rilevato che tale “percorso motivazionale non era stato in alcun modo intaccato dall’appello con conseguente inammissibilità del motivo”.

2.2. Nel merito, poi, condividendo le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’amministratrice con riferimento ad entrambe le operazioni descritte.

2.2.1. Quanto alla prima (acquisto all’asta del compendio immobiliare del Fallimento (OMISSIS) strumentale allo sfruttamento della relativa sorgente d’acqua minerale), ripercorse le motivazioni del primo giudice – che aveva individuato il comportamento lesivo nel mancato pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione ed aveva ritenuto infondata la giustificazione in tesi rappresentata dalla scoperta dell’inquinamento delle acque (in quanto non confermata ma anzi smentita dalle evidenze istruttorie), nonchè quella riferita alla interruzione dell’attività aziendale anteriormente al fallimento ed alla sospensione delle autorizzazioni necessarie (poichè conoscibili dall’acquirente) – la Corte d’appello ha respinto il motivo di gravame, con il quale la T. lamentava la difformità della decisione rispetto alle conclusioni difformi del c.t.u., osservando che il consulente, se, da un lato, aveva espresso il convincimento della mancanza di negligenza dell’appellante sulla base di una valutazione di mancanza di “irregolarità nella gestione”, dall’altro, aveva anche rimarcato che “una condotta negligente sarebbe invece innegabile se l’Amministratore avesse indebitato la Società senza aver predisposto alcun piano industriale e se, in presenza di un project financing, non avesse posto in essere alcuna verifica dell’effettivo stato della sorgente di acqua minerale, dalla quale avrebbe tratto i proventi dell’investimento”.

Ha quindi rilevato che la decisione del primo giudice non si discosta in realtà dalla c.t.u. ma “si pone sul diverso piano dell’individuazione di profili di responsabilità, attività questa che non poteva essere affidata al c.t.u.”, avendo evidenziato che “la negligenza dell’amministratrice emergeva dalla stessa decisione di partecipare ad una gara senza alcun approfondimento istruttorio sulla qualità delle acque, ma anche e soprattutto dal mancato pagamento del prezzo una volta che la società si era resa aggiudicataria del bene, esponendo cosi la società ad una importante perdita”.

2.2.2. Analogamente, con riferimento all’altra operazione (affitto dell’azienda del pastificio Afeltra S.p.a., società già a quel momento in grave crisi di insolvenza), ripercorsa la motivazione della sentenza di primo grado – che aveva ravvisato grave negligenza da parte dell’amministratrice nella mancata preventiva valutazione della grave condizione finanziaria della società locatrice, palesemente emergente e presa in considerazione nello stesso contratto di affitto – la Corte d’appello ha disatteso l’ulteriore motivo di gravame (con il quale la T. si doleva della mancanza in atti di un verbale di assemblea dei soci, dal quale avrebbe potuto evincersi che erano stati rappresentati i rischi dell’operazione, e della mancata ammissione di prova testimoniale), osservando che “le censure…, per come formulate, non sono ammissibili, in quanto non si appuntano sulla sentenza ma piuttosto sulla c.t.u.. Infatti, la sentenza non fa alcun riferimento al verbale di assemblea, ma si basa sulla pacifica circostanza che la condizione economico-finanziaria della società locatrice Pastificio Afeltra S.p.a., al momento dell’affitto, era gravemente deteriorata” e che tale condizione era agevolmente desumibile dal contratto stesso, oltre che dai bilanci e dalla contabilità.

2.3. Ha, poi, confermato il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dei sindaci rilevando, conformemente al primo giudice, che non era stato nemmeno dedotto, nè risultava, che degli atti di gestione descritti i sindaci fossero stati previamente informati, “sicchè nessun tipo di attività consentita ai sindaci avrebbe potuto impedire o limitare i danni conseguenti ad atti che, una volta compiuti, hanno direttamente prodotto risultati negativi per la società”.

3. Avverso tale decisione propongono separati ricorsi, in ordine cronologico:

– T.P., con due mezzi, cui resiste il Fallimento della

(OMISSIS) S.p.a., depositando controricorso;

– il Fallimento stesso, a sua volta, con tre mezzi, cui resistono, depositando controricorsi, B.R., G.D., Be.Gi., S.R., C.M., Aviva Italia S.p.a., Axa Assicurazioni S.p.a. e Generali Italia S.p.a..

Tale secondo ricorso è notificato anche a T.P., Se.Pa., L.G.P., R.G., D.L.E.G., Gr.Eg., Gr.De. e Allianz S.p.a., che rimangono intimati.

Il fallimento (OMISSIS) e Generali Italia S.p.a. hanno depositato

memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente.

Seguendo l’ordine di presentazione, si esaminerà per primo il ricorso proposto da T.P., vagliandone i singoli motivi, per poi procedere all’esame del ricorso successivo, da considerarsi alla stregua di ricorso incidentale.

RICORSO T..

2. Con il primo motivo del proprio ricorso T.P. denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100,112,115,116,163,342 e 156 c.p.c. e segg., D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e degli artt. 3 e 24 Cost.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (così nell’intestazione).

Lamenta che la Corte d’appello ha “omesso ogni dovuta disamina” in ordine alle “questioni ed eccezioni di natura processuale” sollevate con l’atto di appello, essendosi limitata, con una motivazione carente, ad esaminare solo alcune delle questioni dedotte sul piano strettamente procedimentale relative al c.d. rito societario, applicabile ratione temporis.

2.1. In particolare, con riferimento all’eccezione di nullità del provvedimento di fissazione d’udienza del 14/2/2006, per la violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 12, comma 3, lamenta che i giudici d’appello non hanno tenuto conto che, secondo la dottrina in materia, la indicazione del termine per il deposito di memorie conclusionali riveste carattere di obbligatorietà, con la conseguente inesistenza giuridica o nullità del provvedimento in questione e di ogni atto successivo, a nulla valendo il riferimento all’assunto “raggiungimento dello scopo”, in quanto – si trascrive testualmente dal ricorso – “limitato esclusivamente alla avvenuta conoscenza delle parti in causa della fissazione dell’udienza collegiale e non certo alla attività processuale consentita alle medesime parti”.

2.2. Con riferimento poi alla eccezione di inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle memorie di replica e dei documenti depositati dalle controparti dopo che, in data 29/7/2005, ella aveva notificato istanza di fissazione di udienza, deduce che:

– la Corte di merito non ha valutato che (si trascrive testualmente dal ricorso) “anche volendo per assurdo ritenere illegittima la predetta “istanza di fissazione di udienza” (il che espressamente si è contestato)… ogni atto notificato e deposito effettuato dal Fallimento… dopo la notifica di cui innanzi e, comunque, prima della richiesta… declaratoria di inammissibilità della istanza medesima… e, quindi, anche l’istanza di fissazione di udienza notificata in data 22/11/2005 da quel Fallimento risultavano… come già evidenziato nel presente giudizio con ogni relativo atto, palesemente irrituali ed illegittimi per la avvenuta violazione della disposizione in questione nonchè del “principio del contraddittorio”, ed, in ogni caso, privi di qualsivoglia effetto sotto il profilo processuale”;

– detta propria istanza di fissazione d’udienza non poteva essere considerata inammissibile, atteso che essa, essendosi costituita in pari data (29/7/2005) con memoria contenente mere difese, ben poteva notificare in pari data alle altre parti anche la menzionata istanza, e considerato inoltre che non vi era alcun obbligo, in capo alla convenuta, di notificare la propria comparsa di risposta ai terzi evocati in giudizio dal fallimento attore (il quale comunque non era, di tale mancata notifica, legittimato a dolersi).

2.3. Il motivo è inammissibile, sotto diversi profili, in relazione ad entrambi i profili di critica articolati.

2.3.1. Non può anzitutto non rilevarsi che, pur prescindendo dalla confusa e contraddittoria indicazione in rubrica di diverse e incompatibili tipologie di vizio cassatorio, l’illustrazione che ne segue sembra in conclusione (e nella sostanza) prospettare (solo) un vizio di omessa pronuncia.

Vizio però che è da escludere possa mai configurarsi con riferimento a questioni processuali quali quelle dedotte.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. e pluribus Cass. 29/01/2019, n. 2343; 28/03/2014, n. 7406).

2.3.2. E’ comunque evidente l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo la ricorrente fatto ripetuto riferimento al contenuto di atti processuali, senza mai compiutamente trascriverne, o comunque adeguatamente sintetizzarne, il contenuto e mancando altresì di localizzare tali atti come prodotti nel fascicolo processuale non dichiarando nemmeno (nell’esercizio di facoltà alternativa consentita da Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011, al solo fine di esentare dalla produzione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) di volersi avvalere della loro presenza nel fascicolo d’ufficio della Corte di appello, in cui fosse stato acquisito quello di primo grado.

E’ invece, come noto, necessario che si provveda, oltre che alla specifica indicazione del contenuto dell’atto o documento richiamato, anche alla sua precisa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. 19/04/2016, n. 7701, in motivazione).

E ciò anche ove i motivi prospettino vizi di natura processuale, essendo stato più volte al riguardo chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, che se è vero che, ove sia dedotto un error in procedendo, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, resta pur sempre fermo che a tale esame può procedersi in quanto la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 13/06/2014, n. 13546).

2.3.3. Indipendentemente dai suesposti pur assorbenti rilevi, non può altresì non rilevarsi l’aspecificità di entrambe le censure, nessuna di esse cogliendo l’effettiva ratio decidendi esposta in sentenza in relazione alle questioni poste.

2.3.3.1. Con riferimento alla prima di esse (pretesa nullità del provvedimento di fissazione d’udienza del 14/2/2006, per la violazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 12, comma 3, in quanto non contenente l’invito alle parti di depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie conclusionali) la Corte d’appello ha invero rilevato che tale nullità: a) non è nemmeno in astratto predicabile in quanto non prevista da alcuna norma; b) comunque l’atto aveva raggiunto il suo scopo avendo tutte le parti depositato tempestivamente le proprie memorie.

La ricorrente si misura con il primo rilievo, in termini però meramente assertivi e apodittici, ma non con il secondo, il cui contenuto è travisato, supponendosi, contrariamente al diverso chiaro tenore della motivazione, che il raggiungimento dello scopo sia stato in sentenza predicato con riferimento “esclusivamente alla avvenuta conoscenza delle parti in causa della fissazione dell’udienza collegiale”.

Infine varrà rilevare che non è comunque indicato quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato dalla dedotta omissione.

Mette conto in proposito rammentare l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831; Cass. 19/03/2014, n. 6330).

2.3.3.2. Con riferimento poi alla seconda questione (inammissibilità, per intervenuta decadenza, delle memorie di replica e dei documenti depositati dopo il 29/7/2005, data in cui essa aveva notificato istanza di fissazione di udienza) l’eccentricità della censura è ancor più manifesta.

La Corte territoriale ha, invero, rilevato che, con l’atto di appello, il “percorso motivazionale” che aveva condotto il Tribunale ad escludere detta decadenza “motivazionale non era stato in alcun modo intaccato dall’appello con conseguente inammissibilità del motivo”.

Ha, in altre parole, rilevato l’inammissibilità del motivo di gravame poichè aspecifico.

Tale statuizione è del tutto obliterata dalla ricorrente.

Essa infatti, sul punto, svolge censure che, lungi dall’investire, in termini specifici, la ritenuta aspecificità del motivo di gravame, si muovono tutte sul piano della fondatezza della eccezione processuale, come se la Corte d’appello l’avesse esaminata e disattesa nel merito.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 99,100,112,115,116,191 c.p.c. e segg., degli artt. 2393 c.c. e segg..

Lamenta che la Corte d’appello, violando gli artt. 99 e 112 c.p.c., non ha esaminato la censura con la quale essa aveva criticato la sentenza di primo grado per avere disatteso le conclusioni del c.t.u., senza però spiegarne le ragioni.

Contesta poi l’ulteriore rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui l’aver intrapreso azione (opposizione a decreto ingiuntivo) volta a contrastare le richieste del Fallimento (OMISSIS), non proseguita dal Fallimento perchè identica a quelle già proposte, senza successo, dalla società in bonis in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, non modifica il giudizio di imputabilità dell’esposizione all’operato negligente ed imperito dell’amministratrice.

Osserva in proposito che, “pendendo il predetto giudizio, ben avrebbero potuto gli organi fallimentari ammettere con riserva il preteso credito azionato da quel Fallimento chiedendo, comunque, in sede di verifica del credito, ogni chiarimento utile al riguardo, trattandosi, come eccepito dalla predetta (OMISSIS) S.p.A., di una vendita di aliud pro alio”.

Sostiene, infine, che non corrisponde al vero che la sorgente non fosse inquinata e che di tale circostanza, contrariamente a quanto affermato in sentenza, essa non era, nè sarebbe potuta venire mai a conoscenza, pur adoprando nel caso concreto una diligenza superiore a quella media del bonus pater familias.

3.1. Anche tale motivo si appalesa inammissibile, con riferimento ad entrambe le ragioni di critica esposte.

La prima (omessa pronuncia) si appalesa aspecifica, poichè non si confronta con il contenuto della sentenza che, lungi dal non esaminare la censura, la riporta fedelmente e la rigetta in termini chiari e argomentati, con i quali in particolare evidenzia che, “in realtà”, il contrasto con le conclusioni del c.t.u. è solo apparente, avendo il Tribunale valorizzato, quale ragione di addebito, una condotta negligente ipotizzata anche nella relazione di consulenza, quella cioè consistita nel non avere provveduto ad alcuna preventiva verifica dell’effettivo stato della sorgente.

Nella restante parte il motivo, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, o ad auspicarne soltanto un mero diverso esito valutativo, muovendo dunque all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Tutto ciò peraltro ancora una volta evocando circostanze o elementi istruttori in termini totalmente inosservanti dell’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

RICORSO INCIDENTALE FALL. (OMISSIS) S.P.A..

4. Con il primo motivo del proprio ricorso il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.p.a. denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2407 e/o dell’art. 2043 c.c.; degli artt. 2393 e 3234 c.c.; dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; nullità della sentenza; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” (così testualmente dalla rubrica).

4.1. Afferma che erroneamente la Corte di merito ha escluso la sussistenza della responsabilità del collegio sindacale, formato da Be.Gi., B.R., G.D. e di quello formato da S.R., Se.Pa. e C.M. nella causazione dei danni subiti dal Fallimento (OMISSIS).

Rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di concorso nell’omissione del dovere di controllo sugli amministratori, per non avere i sindaci colposamente rilevato l’altrui illecita gestione, non è decisivo che nulla traspaia da formali relazioni degli amministratori, perchè l’obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, non essendo esonerato da responsabilità il Collegio Sindacale che abbia accolto il deficit informativo passivamente (Cass. 29/12/2017, n. 31204).

Da qui l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello là dove ha escluso la responsabilità dei sindaci, ex art. 2407 c.c., per non essere stati preventivamente informati.

4.2. Sotto altro profilo denuncia che, affermando tale deficit informativo, la Corte sarebbe comunque incorsa in error in procedendo (per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.) e vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Rileva, infatti, che, in ordine alla prima delle descritte operazioni imprenditoriali: i) era stato inserito nel bilancio al 31/12/2000 il costo della polizza di Euro 1.276.959,00; ii) risultava, dalla stessa nota integrativa al bilancio chiuso al 13/12/2000 (di cui viene riportato ampio stralcio in ricorso), che l’Amministratore aveva illustrato l’operazione, riferendo: della polizza fideiussoria; della conoscenza, successivamente acquisita, di fenomeni di inquinamento nel periodo immediatamente precedente l’aggiudicazione; del conseguente rifiuto di pagare il saldo del prezzo di aggiudicazione; dell’opposizione proposta avverso l’azione intrapresa per il recupero del credito della compagnia che aveva prestato la fideiussione.

Osserva, quindi, che l’importo assai elevato della cauzione versata ed il valore dell’intera operazione imponevano al Collegio Sindacale: i) di richiedere ulteriori informazioni che avrebbero dovuto essere attentamente valutate ed esaminate; ii) un serio monitoraggio dell’operato dell’Amministratore; iii) di richiedere ove e se l’Amministratore avesse valutato le disponibilità finanziarie della società per far fronte ad una tale spesa ovvero se avesse pianificato la predetta operazione con istituti di credito; iv) di chiedere se vi erano state difficoltà nella pianificazione dell’operazione e per quali ragioni; v) di rendere edotti i soci dl quanto sopra.

In merito all’altra operazione rileva, analogamente, che: vi) nelle note integrative ai bilanci di esercizio al 31/12/2000 ed al 31/12/2001, l’amministratrice ne aveva descritto contenuto, ragioni dell’insuccesso e conseguenti pesanti perdite economiche.

Soggiunge che la circostanza che il collegio sindacale non fosse stato informato prima del compimento delle due operazioni (presentazione dell’offerta e stipula del contratto di affitto) “non assume alcuna rilevanza, atteso che il danno si è consumato e perpetrato fino a quando non è intervenuta la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS)”.

5. Con il secondo motivo il fallimento ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2407 c.c. e degli artt. 1703 c.c. e segg., per avere la Corte d’appello escluso un nesso causale tra le inadempienze contestate ai sindaci e i danni dedotti.

Sostiene che, se il collegio sindacale avesse operato un monitoraggio adeguato delle operazioni descritte: avrebbe potuto limitare i danni o, comunque, consentire alla (OMISSIS) di agire nei confronti dell’amministratrice (che, invece, nelle more, ha ridotto sensibilmente la garanzia patrimoniale trasferendo la nuda proprietà di un immobile ad un terzo); avrebbe potuto e dovuto attivare ogni potere di sollecitazione e denuncia (segnalazione all’assemblea, denuncia al pubblico ministero perchè provvedesse ai sensi dell’art. 2409 c.c.); avrebbe potuto impedire o limitare i danni, sollecitando le trattative con i fallimenti, previa sostituzione dell’amministratore.

6. I due suesposti motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.

Pur prescindendo dal riferimento, nella intestazione di entrambi, a diverse e incompatibili tipologie di vizio cassatorio e guardando, nella prospettiva sostanzialistica indicata da Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931, alle censure che dalla successiva illustrazione è possibile identificare, occorre invero rilevare quanto segue.

6.1. Il primo motivo è aspecifico, non cogliendo l’effettiva ratio decidendi e non misurandosi conseguentemente con essa.

La Corte d’appello, invero, non muove affatto dal postulato su cui si concentrano le censure del ricorrente; non afferma, infatti, che i sindaci non abbiano poteri di vigilanza e controllo e siano costretti ad attendere le informazione che loro sono date dall’organo amministrativo, ma ben diversamente osserva che: a) i sindaci non erano stati preventivamente informati degli atti compiuti dall’amministratrice (presentazione di offerta nella vendita all’incanto, contratto di affitto); b) nessun tipo di attività consentita ai sindaci avrebbe potuto impedire o limitare i danni conseguenti ad atti che una volta compiuti hanno direttamente prodotto risultati negativi per la società.

Le argomentazioni critiche svolte con il primo motivo non centrano a ben vedere nessuno dei due rilievi.

Non il primo, perchè le argomentazioni svolte fanno riferimento alle informazioni e alle conseguenti attività di approfondimento a vigilanza che sarebbe stato possibile compiere successivamente a quegli atti, ma non valgono a contestare che, prima del loro compimento, i sindaci non avevano modo di conoscere che l’amministratore aveva intenzione di compierli; tale dato di fatto viene anzi esplicitamente riconosciuto dal ricorrente, che, come detto, vi oppone la sola apodittica e poco comprensibile considerazione, priva di alcun rilievo censorio, secondo cui esso sarebbe privo di rilevanza poichè – si afferma – “il danno si è consumato e perpetrato fino a quando non è intervenuta la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS)”.

Ma soprattutto non scalfiscono il secondo rilievo, rappresentato dalla ritenuta assenza di alcuna incidenza causale della dedotta omissione delle attività di vigilanza che avrebbero potuto essere poste in essere rispetto ai danni già determinati per il fatto stesso del compimento degli atti in questione (aggiudicazione all’incanto del compendio immobiliare del Fallimento (OMISSIS); stipula del contratto di affitto).

6.2. Il secondo motivo coglie, invece, tale ratio decidendi ma la sottopone a critiche, in parte inconferenti (in quanto ancora una volta incentrate, in modo ripetitivo rispetto a quanto già dedotto con il primo motivo, sui poteri di autonomo controllo e di acquisizione di informazioni), in parte di natura fattuale e meramente valutativa, estranee al tipo di vizio dedotto e, comunque, inammissibili.

Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, per tale parte esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Pur riguardata sotto tale (non formalmente evocato) profilo, la censura si rivelerebbe comunque inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza nel suo complesso diretta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus.

A maggior ragione inammissibile appare poi il riferimento al danno rappresentato dal depauperamento del patrimonio della amministratrice e, dunque, della relativa garanzia (per il ritardo dell’azione risarcitoria nei confronti dell’amministratrice, in tesi determinato dalla inerzia dei sindaci), trattandosi di tema fattuale del tutto nuovo che non risulta trattato nel giudizio di merito (nè la ricorrente dice se, come e quando sia stato dedotto in primo grado e poi in appello).

7. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla statuita sua condanna alla rifusione delle spese del secondo grado anche nei confronti di Allianz, Aviva e Assitalia.

Premesso che tali compagnie hanno partecipato al giudizio poichè assicuratrici dei sindaci Gr., L.G. e R., rileva che, con l’atto d’appello, essa odierna ricorrente non aveva spiegato alcuna domanda nei confronti di questi ultimi e che il gravame era stato notificato ad essi (ed alle rispettive compagnie) ai soli fini della regolarità del contraddittorio.

7.1. Il motivo è inammissibile, poichè inosservante dell’onere di specifica indicazione dell’atto su cui si basa (l’atto di appello), in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Non viene, infatti, adeguatamente riportato il contenuto dell’atto di appello, almeno nella parte in cui possa evincersi che la sua notifica aveva finalità di mera denuntiatio litis e che nessuna riforma era chiesta della sentenza di primo grado in ordine alla posizione dei predetti sindaci e delle rispettive assicurazioni.

A tal fine non può infatti bastare la riproduzione (nella premessa espositiva del ricorso) delle sole conclusioni dell’atto d’appello, potendo e dovendo la portata censoria dell’atto essere ricostruita dal suo complessivo contenuto.

Mette conto al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 18/12/2015, n. 25541; 14/05/2012, n. 7431; 10/11/2011, n. 23552).

In particolare, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 08/04/2010, n. 8363; 26/02/2008, n. 5027).

8. In definitiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Per il principio di soccombenza T.P. va condanna alla rifusione, in favore del fallimento (OMISSIS), delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Il fallimento (OMISSIS) va a sua volta condannato alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo, in favore dei controricorrenti B.R., G.D., Be.Gi., S.R., C.M., Aviva Italia S.p.a., Axa Assicurazioni S.p.a. e Generali Italia S.p.a., con la precisazione che, quelle riferite ai controricorrenti B., G. e Be., vanno distratte in favore dei rispettivi procuratori che ne hanno fatto rituale richiesta.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna T.P. alla rifusione, in favore del fallimento (OMISSIS), delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000 per compensi; condanna il fallimento (OMISSIS) alla rifusione delle spese, in favore dei controricorrenti, liquidate, per compensi, in Euro 9.000 in favore di Generali ed in Euro 7.000 per ciascuno degli altri controricorrenti, e da distrarsi (quelle riferite ai controricorrenti B., G. e Be.) in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti Marco Lucchetti, Francesco Elia e Rosalba Valenzano; per tutti oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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