Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 3919-2019 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. C.

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO LAIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LAIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 32681/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 18/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che G.F. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 13838/2018 laddove è indicato erroneamente come Gu.Fr.;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove leggesi ” Gu.Fr.”; debba leggersi ed intendersi: ” G.F.”.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA