Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26419 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17128-2010 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato

TROPIANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CISI FAUSTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALBOSAGGIA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso

lo studio dell’avvocato MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUGNI GIANCARLO,

giusta Delib. Giunta Municipale 21 luglio 2010, n. 65 e giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2009 del TRIBUNALE di SONDRIO del 29.5.09,

depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Ludovico Motti

Barsini che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 29 giugno 2010 B.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 giugno 2009 dal Tribunale di Sondrio che, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti del Comune di Albosaggia volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale che asseriva essere stato cagionato dalla presenza di un lastrone di ghiaccio sulla sede stradale.

Il Comune intimato ha resistito con controricorso.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia (incassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente osserva che il Tribunale ha affermato, dapprima, che non vi era prova della dinamica del sinistro (la B. assume di avere perso il controllo della propria autovettura a causa della presenza di un lastrone di ghiaccio sull’asfalto e che la conseguente sbandata aveva determinato lo spostamento nella corsia opposta e lo scontro con il furgone che la stava percorrendo) e, successivamente, che il tratto di strada teatro del sinistro era viscido per la presenza di ghiaccio per cui era verosimile che l’automobilista, affrontando il tratto di strada curvilinea, potesse essere sbandata.

A prescindere dal rilievo che il momento di sintesi non è idoneo poichè sottopone all’esame della Corte una pluralità di questioni, alcune delle quali implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, è decisivo il rilievo che non sussiste alcuna contraddittorietà motivazionale, poichè il Tribunale si è attestato sulla prima affermazione (non vi è prova della dinamica del sinistro) facendone la propria ratio decidendi ed è poi pervenuta alla seconda affermazione, come ulteriore ratio decidendi, solo in via di ipotesi e per aderire alla tesi della B. al fine di rilevarne la pari infondatezza.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2051 c.c., di cui lamenta la mancata applicazione alla fattispecie.

La censura si rivela inammissibile per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, dalla stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso si evince che la domanda era stata proposta con riferimento al carattere anormale, imprevisto, imprevedibile e non percepibile, nè segnalato del lastrone di ghiaccio, cioè con evidente riferimento al concetto di insidia e, dunque, all’art. 2043 c.c.. Il Tribunale riferisce che il Giudice di Pace aveva “sgombrato il campo dal tema della responsabilità ex art. 2051 c.c.” e, pertanto, non lo affronta. La ricorrente obietta di avere concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata anche con diversa motivazione, potendo affermarsi la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., normativa che il Giudice di Pace aveva disapplicato, regolando, invece, la fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Ma di tale conclusione, che non risulta nell’epigrafe della sentenza impugnata, non ha dato esplicita contezza, omettendo di riferire testualmente le pertinenti parti dei propri scritti difensivi, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Sotto diverso profilo, la sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto carente la prova del nesso causale tra la presenza del lastrone di ghiaccio e il sinistro, la cui dinamica ha ritenuto non provata.

Infine, il quesito di diritto si rivela astratto, poichè prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo adduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.. A prescindere da qualsiasi altra considerazione, è decisivo il rilievo che la censura da per scontate le modalità del sinistro, senza rimuovere l’affermazione contraria della sentenza impugnata. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, ma una valutazione del fatto all’origine della controversia. Il quarto motivo si duole per violazione e erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e art. 41 c.p.. Il tema è la valutazione della propria condotta di guida. Le generiche argomentazioni addotte a sostegno prescindono, anche in questo caso, dalla ratio decidendi del Tribunale. Il quesito finale non risulta appropriato.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie; il resistente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria dalla ricorrente non sono condivisibili;

è pacifica l’applicabilità al ricorso, ratione temporis, dell’art. 366 bis c.p.c. e meritano conferma i rilievi contenuti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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