Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26418 del 20/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21957-2015 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’Avvocato NATALE CARBONE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositato il

3 settembre 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Bruno Poggio per delega.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato della Corte d’appello di Catanzaro dichiarato inammissibile il ricorso con il quale N.M. aveva chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, con riferimento alla irragionevole durata di un giudizio iniziato nel 2004 dinnanzi al TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria;

che ad avviso del giudicante il ricorso, depositato il 25 maggio 2015, risultava tardivo perchè proposto oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato (29 settembre 2014), essendo ammesso avverso le decisioni del Consiglio di Stato solo il ricorso per cassazione nel termine di sei mesi dalla pubblicazione;

che per la cassazione di questo decreto il N. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso stesso, atteso che avverso il decreto emesso dal Presidente della Corte d’appello o da un magistrato da lui designato è proponibile solo l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter (Cass. n. 19238 del 2014);

che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA