Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26418 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17110-2010 proposto da:

G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOLU ILVO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS) ed inoltre ALLEANZA TORO SPA

società con socio unico, conferitaria dell’azienda assicurativa di

Toro Assicurazioni SpA in persona dei suoi Procuratori Speciali,

entrambe elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che le

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso per la

sig.ra M.S. e giusta procura speciale in calce al

controricorso per la società Alleanza Toro SpA;

– controricorrenti –

e contro

LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI ora Divisione di Toro Assicurazioni SpA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1485/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

14.10.08, depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Massimo Vitolo che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per le controricorrenti l’Avvocato Giuseppe Ciliberti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 giugno 2010 G.V. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Corno che confermava nel resto, dichiarava che l’incidente stradale all’origine della controversia si era verificato per uguale colpa concorrente presunta ex art. 2054 c.c., comma 2 dei conducenti dei due veicoli coinvolti, M.S. e G.V..

La M. e la Toro Assicurazioni hanno resistito con separati controricorsi.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. La censura, pur formalmente prospettata sotto l’esclusivo profilo della falsa applicazione di una norma di diritto, poggia su argomenti che implicano esame delle risultanze processuali e valutazioni e apprezzamenti di fatto. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata, ma si sostanzia nella richiesta di verifica della negata correttezza della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie ed hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5. – Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria sono generiche e inidonee a superare i rilievi contenuti nella relazione;

occorre ribadire l’assoluta inidoneità della formulazione del quesito di diritto, il quale, tra l’altro, prescinde totalmente dall’affermazione della Corte territoriale, secondo cui gli elementi acquisiti in atti non consentivano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, a favore di ciascuno delle resistenti.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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