Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26417 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26553-2015 proposto da:

C.L., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 209/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emesso l’8/09/2015 e depositato il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Serafino Picerno, per i ricorrenti, che si riporta

al ricorso ed insiste per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Campobasso ha respinto l’opposizione proposta da M.A. ed altri, avverso il decreto del consigliere designato della stessa Corte che ebbe a rigettare il ricorso col quale gli opponenti avevano chiesto la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del processo penale – che li vedeva parti civili costituite – svoltosi dinanzi al Tribunale di Pescara, definito con sentenza dell’11.12.2012 che dichiarò l’estinzione dei reati per prescrizione;

– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorrono M.A. e gli altri soggetti di cui in epigrafe sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che, per le parti civili, il termine per proporre ricorso ex L. n. 89 del 2001 decorresse dalla data della lettura in udienza del dispositivo della sentenza che ha dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione, piuttosto che dal passaggio in giudicato della sentenza nei confronti degli imputati contumaci) è fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – in tema di ragionevole durata del processo, il termine semestrale per proporre la richiesta di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 comincia a decorrere dal momento in cui è divenuta irrevocabile la decisione che ha concluso il procedimento della cui irragionevole durata ci si duole e, nel caso del processo penale, il detto termine inizia a decorrere dal momento in cui sono trascorsi i termini previsti dall’art. 585 c.p.p. per impugnare la sentenza, in quanto solo in quel momento quest’ultima diviene irrevocabile ex art. 648 c.p.p., dovendosi anche tener conto del principio di unicità del momento di decorrenza del termine ex art. 4 cit. per tutte le parti del giudizio (Cass., sez. 6-2, in procedimento n. 28262/15 promosso da Bianconi ed altri c. Ministero della Giustizia, in corso di pubblicazione);

– nella specie, i termini di impugnazione per le altre parti (imputati contumaci e procuratore generale presso la Corte di Appello) sono scaduti il 22.6.2013, come da attestazione della cancelleria, cosicchè il ricorso per equa riparazione presentato il 2.10.2013 risulta tempestivo;

– il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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