Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26416 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26416 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 24021-2008 proposto da:
PALMISANO MARIA C.F. PLMMRA66E71E645V, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LOJODICE OSCAR, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3101

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587;
– intimato –

avverso la sentenza n. 683/2008 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 26/11/2013

di BARI, depositata il 25/03/2008 r.g.n. 518/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

,

R.G. n. 24021/08
Ud. 5.11.13
Palmisano c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25.3.08 la Corte d’appello di Bari rigettava il gravame
interposto da Maria Palmisano contro la pronuncia con cui il Tribunale della stessa
sede aveva dichiarato nullo il ricorso da lei avanzato per ottenere dall’INPS il

pagamento dell’indennità di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro in
relazione al parto avvenuto il 20.9.2000.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Maria Palmisano affidandosi ad un solo
motivo.
L’INPS è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di censura si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
414 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere i giudici del merito —
nell’affermare la nullità del ricorso per indeterminatezza della causa petendi —
omesso di prendere in considerazione tutti gli altri elementi (come la data del parto,
quella di proposizione della domanda amministrativa, quella di relativo sollecito e
quella del ricorso al Comitato provinciale dell’INPS) ad ogni modo desumibili
dall’atto stesso e dalla documentazione allegatavi.
Il ricorso è inammissibile.
È pur vero che, con sentenza 22.5.12 n. 8077, le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte, risolvendo un conflitto di giurisprudenza, hanno statuito che quando col
ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del
procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di
un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal
legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del
giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo
fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione
all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito
ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti
ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal
ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi,
1

2

R. G. n. 24021/08
Ud. 5.11.13
Palmisano c. INPS

quindi, conformemente – in particolare – alle prescrizioni dettate dagli artt. 366 co.
10 n. 6 e 369 co. 2° n. 4 c.p.c.
Ma è proprio a tale ultimo riguardo che il ricorso in esame si rivela carente,

specifica gli atti e i documenti su cui si fonda né ne trascrive il contenuto,
limitandosi a depositare la produzione dei gradi di merito.
Per altro, poi, in ordine al requisito di cui all’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c., si tenga
presente che a fini di procedibilità del ricorso non basta la mera allegazione
dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui siano stati depositati i
documenti su cui il ricorso medesimo si basa, a meno che non se ne indichi la
precisa collocazione in atti (cfr., ex aliis, ord. 13.5.10 n. 11614 di questa S.C.,
nonché sent. n. 2143/2011), il che nel caso in esame non è avvenuto.
Di conseguenza, resta preclusa a questa S.C. una verifica diretta del ricorso
introduttivo della Palmisano per vagliarne la validità.

2- In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile. Non va emessa
pronuncia sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, non avendo l’INPS
svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, in data 5.11.13

perché, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 366 co. 1° n. 6 c.p.c., non

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