Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26416 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2020), n.26416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20119-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO

MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1999/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/03/2015 R.G.N. 4417/2013.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 13.3.2015, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di N.P., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 30.1.2013, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale, per il pagamento di retribuzioni dovute dalla società Telecom Italia S.p.A. al dipendente N., relative al mese di novembre 2011; che la Corte di merito, per ciò che ancora in questa sede rileva, ha ritenuto di fare proprio l’iter argomentativo del giudice di prima istanza, il quale aveva dichiarato la inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra la Telecom Italia S.p.A. e la Ceva Logistic Italia S.r.l., ed aveva condannato la prima a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore N.P., stabilendo che sussistessero i presupposti per l’emanazione del provvedimento monitorio, in relazione alle retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo richiesto dal medesimo (novembre 2011); che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando due motivi, cui resiste con controricorso N.P.; che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui “la sentenza, interpretando il ricorso per decreto ingiuntivo, ha dichiarato che il N. aveva correttamente richiesto non la retribuzione, ma il risarcimento del danno, in quanto l’azione era diretta, appunto, ad ottenere il risarcimento del danno discendente dal mancato percepimento delle retribuzioni costituenti…. unica fonte di sostentamento del N., atteso il suo documentato ed incontestato licenziamento dalla cessionaria Ceva Logistic Italia S.r.l. avvenuto nel giugno 2011”, poichè, a parere della società ricorrente, “tale motivazione” contrasterebbe “apertamente con quanto scritto negli atti difensivi del N. in cui, reiteratamente, egli deduce di aver promosso l’azione al fine di richiedere a Telecom il pagamento della retribuzione (e non del risarcimento del danno) per effetto della mancata riammissione in Azienda all’esito della sentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione di ramo di azienda”, mentre “avrebbe dovuto esperire un’azione risarcitoria”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello non ha ritenuto di ammettere nei confronti del N. l’ordine di esibizione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, richiesto dalla Telecom, “al fine di evincere la percezione dell’indennità di disoccupazione da parte del ricorrente”;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto premesso che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016) deve, anche in questa sede, ribadirsi che, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 2990/2018; n. 17785/2019; 17784/2019), “il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto di ricevere le retribuzioni da parte del cedente che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di reintegra” e, “nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima”, come nella fattispecie, “le erogazioni patrimoniali eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie” e “l’importo delle retribuzioni richieste in via monitoria costituisce la misura del risarcimento, dovendo lo stesso essere commisurato alle retribuzioni non erogate” (cfr., tra le altre, 24817/2016; 18955/2014; 14542/2014); pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha osservato che “in virtù della statuizione, peraltro passata in giudicato, dichiarativa della prosecuzione del rapporto di lavoro tra la Telecom ed il N., e dell’ordine, rimasto inadempiuto, del Giudice del Lavoro di ripristinare la concreta funzionalità di detto rapporto…, spetta all’odierno appellato, a titolo di risarcimento del danno, una somma di importo pari alla retribuzione maturata per il mese di novembre 2011, somma quantificata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli”; che neppure il secondo motivo – che, nella sostanza, si appalesa all’evidenza come meramente esplorativo – può essere accolto, in quanto, come motivatamente sottolineato dai giudici di seconda istanza, “la società appellante non ha fornito, come sarebbe stato suo precipuo onere, la prova che l’appellato abbia svolto alcun’altra attività lavorativa, per il periodo oggetto del presente giudizio, nè che abbia percepito somme a titolo di indennità di disoccupazione, avendo solo allegato ma non provato la relativa circostanza”;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore del N., avv. Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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