Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26415 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 29/09/2021), n.26415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12041-2020 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NATALE LUIGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato, se non per la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la “motivazione perplessa ed apparente (art. 360 c.p.c., n. 5)”, perché il tribunale lo ha ritenuto non credibile, mentre egli aveva solo avuto difficoltà a comprendere l’interprete;

– che il secondo motivo lamenta la “motivazione perplessa ed apparente (art. 360 c.p.c., n. 5)”, perché il tribunale avrebbe negato la protezione sussidiaria, senza assumere informazioni sulla situazione del Gambia, da cui sarebbero emerse le condizioni effettive di questo paese, riportando nel motivo ampi brani di un rapporto di Amnesty International;

– che il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria, al cui riguardo nulla ha detto;

– che il giudice del merito ha ritenuto come i fatti narrati dal richiedente, cittadino del Gambia, non integrino neppure in astratto i presupposti del diritto al rifugio e della protezione sussidiaria, non avendo egli allegato vicende sussumibili nelle fattispecie varie di protezione (si tratta di un racconto inverosimile e pieno di contraddizioni), né esistendo nel paese una situazione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sulla base di completi ed aggiornati rapporti internazionali e fonti riconosciute, esaminati dal giudice, il quale ha svolto un’amplia e dettagliata motivazione, che dà conto della situazione attuale del paese di origine; infine, ha escluso la sussistenza di qualsiasi situazione persino allegata di particolare vulnerabilità, esaminandone la situazione, come dedotta, né ravvisando l’integrazione nel contesto italiano;

– che il ricorso è manifestamente inammissibile, perché, da un lato, la motivazione esiste ed è accurata, e, dall’altro lato, il richiedente pretende all’evidenza un riesame del merito, precluso a questa Corte, sin dalla sua stessa credibilità, che non può essere qui rivalutata;

– che, invece, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi poiché, da un lato, contiene l’esame della situazione esposta dal richiedente e, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, dei motivi per cui quest’ultimo, cittadino del Gambia, non sia stato ritenuto avente diritto alla protezione umanitaria; dall’altro, fa corretto governo dei principi elaborati da questa Corte, dapprima in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e, quindi, della protezione sussidiaria ed umanitaria;

– che lo stesso giudice si è adeguatamente trattenuto sull’esame delle condizioni generali dello Stato di provenienza del richiedente, ribadendo come non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato, e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che lo stesso deve dirsi in relazione al rigetto della domanda di rilascio di permesso umanitario, ritenuta dalla corte manifestamente infondata in forza dell’esame degli elementi fattuali addotti dal ricorrente nel corso del giudizio di merito;

– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto;

– che non occorre provvedere sulle spese;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA