Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26415 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26415 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19450-2008 proposto da:
IANNICELLI

GIUSEPPINA

C.F.

NNCGPP59C48C008Q,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE MARCO
FRANCESCA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

3099

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 26/11/2013

DELLA

FREZZA

17,

presso

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
LUIGI CALIULO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;

avverso la sentenza n. 1497/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 31/08/2007 r.g.n. 2722/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANULE per delega SGROI
ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

,

– resistente con mandato –

ì

R.G. n. 19450/08
Ud. 5.11.13
lannicelli c. INPS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 31.8.07 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il
gravame interposto da Giuseppina Iannicelli contro la pronuncia del Tribunale di
Castrovillari che ne aveva respinto la domanda di accertamento del diritto ad essere

iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di Cassano allo Ionio per gli
anni 1997-98.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Giuseppina Iannicelli affidandosi a due
motivi.
L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso, sul quale
ha poi discusso in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c. nella parte in cui l’impugnata sentenza ha disatteso l’eccezione di
giudicato sollevata dalla ricorrente per smentire l’assunto dell’INPS secondo cui
non sussisterebbe il rapporto lavorativo presupposto per l’iscrizione rivendicata: si
obietta in ricorso non solo che tale sentenza è passata in giudicato (cosa di cui la
Corte territoriale ha dubitato), ma anche che essa, accertando il diritto di
Giuseppina Iannicelli all’indennità di disoccupazione agricola per i medesimi anni,
implica — contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello — l’accertamento
vincolante dell’esistenza del rapporto lavorativo de quo.
Il motivo è — a monte – inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non
trascrive né il contenuto né l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza su
cui si basa l’eccezione.
Il motivo è, poi, altresì improcedibile perché, per soddisfare l’onere, imposto a
pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 co. 2° n. 4 c.p.c.,
come novellato dal d.lgs. 2.2.06 n. 40, di depositare i documenti sui quali il ricorso
si fonda non basta la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di
merito in cui tali documenti siano stati depositati, a meno che in ricorso non se ne
indichi la precisa collocazione in atti (cfr., ex aliis, ord. 13.5.10 n. 11614 di questa
S.C., nonché sent. n. 2143/2011), il che nel caso in esame non è avvenuto.
1

2

R.G. n. 19450/08
Ud. 5.11.13
lannicelli c. INPS

2- Con il secondo motivo si denuncia violazione del diritto di difesa perché la
gravata pronuncia si è basata su documentazione prodotta dall’INPS soltanto in

Il motivo è infondato.
Ex art. 437 co. 20 c.p.c., come interpretato da Cass. S.U. n. 8202/05 e da
successiva conforme giurisprudenza di questa S.C. (da ribadire anche nella presente
sede), il rigoroso sistema di preclusioni documentali nel rito speciale trova un
contemperamento nei poteri d’ufficio del giudice, che può ammettere nuovi mezzi
di prova se indispensabili ai fini della decisione.
E il giudizio di indispensabilità dei documenti è implicito nel loro utilizzo nella
motivazione della sentenza, come avvenuto nel caso di specie.
Lamenta la ricorrente che la prova testimoniale che aveva chiesto in primo grado
non è stata espletata proprio in considerazione dei motivi di contestazione fatti
valere dall’INPS, ma non ne chiarisce l’esatto contenuto né allega se e quando
abbia coltivato tali istanze di prova a fronte dei nuovi documenti prodotti in appello
(il che ridonda a suo danno in termini di difetto di autosufficienza del ricorso).

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Non è dovuta pronuncia sulle spese, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152
disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui all’art. 42 co. 11° d.l. 30.9.03
n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24.11.03 n. 326 (novella
inapplicabile ratione temporis nel caso di specie, vertendosi su domanda proposta
prima della sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, in data 5.11.13

appello.

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