Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26415 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19421-2015 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

M.T.M., giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 7158/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso

il 13/01/2014 e depositato il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Roma – pronunciando quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte – ha accolto il ricorso – liquidando la somma di Euro 3.750,00 – col quale F.T. aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia a corrisponderle l’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivatole dalla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Pretore del lavoro di Napoli prima e alla locale Corte di Appello poi, definito con sentenza di quest’ultima in data 6.7.2004;

– il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello omesso di liquidare le spese per tutti e tre i gradi del giudizio) è fondato, in quanto la Corte territoriale ha provveduto a liquidare forfettariamente la modesta somma di Euro 1.580,00 per tutti e tre i gradi di giudizio, senza alcuna distinzione tra gli stessi, così violando il principio di diritto – dettato da questa Suprema Corte – secondo cui, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poichè solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (Sez. L, Sentenza n. 24890 del 25/11/2011, Rv. 619783);

– il secondo e il terzo motivo erroneamente indicati come terzo e quarto (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello omesso di liquidare le spese sulla base delle tariffe forensi, applicabili ratione temporis), rimangono assorbiti nell’accoglimento del primo motivo;

– il ricorso, pertanto, va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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