Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26415 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 19/11/2020), n.26415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7466-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO

MORRICO, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI, che la rappresentano

e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6022/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/09/2014 r.g.n..

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 19.9.2014, ha rigettato il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A., nei confronti di N.P., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 19161, resa il 6.11.2013, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo Tribunale, per il pagamento di retribuzioni dovute dalla società Telecom Italia S.p.A. al dipendente N., relative al mese di settembre 2012; che con l’atto di gravame la parte datoriale aveva dedotto che il ricorso monitorio proposto dal N. doveva ritenersi inammissibile, in quanto lo stesso era titolare di pensione di anzianità sin dall'(OMISSIS); che il N., costituitosi, aveva sottolineato che il predetto ricorso si riferiva alla retribuzione del mese di settembre del 2012, periodo in cui egli non intratteneva alcun rapporto di lavoro e non era ancora in pensione, e che, comunque, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo, le somme medio tempore percepite a titolo di trattamento previdenziale si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno;

che la Corte di merito, per ciò che ancora in questa sede rileva, ha ritenuto di fare proprio l’iter argomentativo del giudice di prima istanza, il quale aveva dichiarato la inefficacia della cessione di ramo di azienda intervenuta tra la Telecom Italia S.p.A. e la TNT Logistic Italia S.p.A. (oggi Ceva Logistic Italia S.r.l.), ed aveva condannato la prima a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore N.P., stabilendo che sussistessero i presupposti per l’emanazione del provvedimento monitorio, in relazione alle retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo richiesto dal medesimo (settembre 2012); ed ha, altresì, sottolineato che, “Quanto alla questione circa la natura risarcitoria o retributiva della domanda avanzata dal N. con il ricorso monitorio, deve rilevarsi che sul punto si è ormai pronunciata più volte, con costante orientamento, la Corte di Cassazione statuendo che, sebbene la nullità della cessione del rapporto di lavoro comporti la prosecuzione dello stesso in capo all’azienda con la quale il rapporto medesimo era stato originariamente instaurato (e non, quindi, con la cessionaria), i lavoratori possono chiedere il risarcimento del danno per l’illegittima cessione del rapporto di lavoro secondo le norme codicistiche sull’illecito contrattuale (art. 1218 c.c. e ss.) e non già secondo la disciplina speciale posta dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori”;

che per la cassazione della sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A., articolando due motivi, cui resiste con controricorso N.P.; che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 1, lett. c); del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 6; della L. n. 300 del 1970, art. 18 e si lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto – peraltro con una motivazione inadeguata – di nessuna rilevanza la circostanza che il N. godesse del trattamento pensionistico, per il fatto che quest’ultimo ha decorrenza dall'(OMISSIS), mentre il credito di cui si tratta riguarda il mese di settembre del 2012; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,2697 c.c. in relazione all’art. 160 c.p.c., in quanto, a parere della società ricorrente, “l’errore in cui cade la sentenza in ordine alle conseguenze cui dà luogo la L. n. 300 del 1970, art. 18 determina anche un successivo e più grave errore” che consiste nell’aver pretermesso il fatto che, in ipotesi quali quelle di cui si dibatte, il danno reclamato non solo va dimostrato, ma deve ritenersi insussistente ove il lavoratore sia stato regolarmente retribuito dal cessionario;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto premesso che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale non è, dunque, vincolato al tenore letterale della stessa o alla qualificazione giuridica che la parte ne ha fatto, con il limite, ovvio, del divieto di introdurre una questione nuova o un diverso tema di indagine (art. 113 c.p.c.; cfr., tra le molte, Cass. nn. 11805/2016; 118/2016) deve, anche in questa sede, ribadirsi che, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., n. 2990/2018; n. 17785/2019; 17784/2019), “il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto di ricevere le retribuzioni da parte del cedente che, senza giustificato motivo, non ottemperi all’ordine di reintegra” e, “nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima”, come nella fattispecie, “le erogazioni patrimoniali eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie” e “l’importo delle retribuzioni richieste in via monitoria costituisce la misura del risarcimento, dovendo lo stesso essere commisurato alle retribuzioni non erogate” (cfr., tra le altre, 24817/2016; 18955/2014; 14542/2014); pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha osservato che “in virtù della statuizione, peraltro passata in giudicato, dichiarativa della prosecuzione del rapporto di lavoro tra la Telecom ed il N., e dell’ordine, rimasto inadempiuto, del Giudice del Lavoro di ripristinare la concreta funzionalità di detto rapporto…, spetta all’odierno appellato, a titolo di risarcimento del danno, una somma di importo pari alla retribuzione maturata per il mese di settembre 2012, somma quantificata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli”; che neppure il secondo motivo può essere accolto, in quanto – a prescindere dalla non conferenza del parametro di cui all’art. 160 c.p.c., che attiene alla nullità della notificazione, di cui non si dibatte in questa sede; e ferme restando le considerazioni svolte in ordine al primo mezzo di impugnazione – la Corte di merito ha sottolineato (v., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) che “il N., nel settembre 2012 non risulta aver lavorato nè per la Telecom, nè per la Ceva Logistic S.r.l.. Infatti dalla lettura della sentenza (prodotta in atti da parte appellante) n. 19736/2013 del Tribunale di Napoli risulta che lo stesso ha prestato la sua attività lavorativa per la Ceva logistic S.r.l. dall’epoca della cessione, poi dichiarata nulla dalla sentenza n. 23107/09, fino al giugno 2011”;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore del N., avv. Ernesto Maria Cirillo, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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