Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26415 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4282-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3744/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello di R.L. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Viterbo.

Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un diniego di rimborso IRPEF, per l’anno 2010;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente escluso l’assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite in forza di una sentenza del giudice del lavoro;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che, infatti, gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 1. (Sez. 6- 5, n. 10633 del 16 aprile 2019; Sez. 5, n. 25471 del 12 ottobre 2018);

che il ricorso va respinto e la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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