Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26415 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11123-2010 proposto da:

D.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SALARIA 320, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPPELLINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALDI NERI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARTALUCCI EURO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DIALOGO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1381/2009 del TRIBUNALE di FIRENZE del

21.4.09, depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Neri Baldi che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Euro Bartalucci che si

riporta agli scritti e chiede la condanna spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 D.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 22 aprile 2009 dal Tribunale di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva applicato la presunzione di colpa concorsuale prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2 e lo aveva condannato a rimborsare a M.M. il 50% delle spese dei due gradi.

Il M. ha resistito con controricorso mentre la Dialogo Assicurazioni S.p.A. non ha espletato attività difensiva.

2 – I sei motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c..

Il ricorrente assume che il Tribunale, avendo ritenuto inaffidabile la prova testimoniale addotta dal M., avrebbe dovuto rilevare che costui non aveva assolto all’onere probatorio su di lui gravante, soprattutto con riferimento al nesso causale.

La doglianza, che rende necessari esame e apprezzamento delle risultanze processuali, non considera che il Tribunale ha ritenuto comunque certo che vi sia stato scontro tra i rispettivi veicoli e che, stante la affermata “evidente contraddittorietà delle emergenze istruttorie”, ha applicato la presunzione di legge.

Del resto il quesito finale si rivela astratto e prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c.. Con esso si assume che avrebbe dovuto prendere atto dell’infondatezza del domanda e respingerla senza ricorrere alla presunzione di legge. La censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente e non considera che, quand’anche sia dimostrata la condotta colposa di uno dei conducenti, l’altro non è esonerato dall’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Il quesito finale è assolutamente astratto poichè prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura riguarda il comportamento del M. cui si vorrebbe attribuire la responsabilità esclusiva, poggia su argomentazioni di merito e risulta irrilevante per quanto sopra detto in ordine alla disciplina che regola la materia.

Con il quarto motivo il D. si duole per omessa pronuncia su un motivo di appello (art. 112 c.p.c.). Il riferimento è all’ottavo motivo che trattava l’impossibilità di applicare alla specie la previsione contenuta nell’art. 2054 c.c..

Sulla manifesta infondatezza (il Tribunale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto applicabile l’art. 2054 c.c., il comma 2; la censura è ripetitiva, sia pure sotto diverso profilo, delle precedenti) prevale la sanzione di inammissibilità a causa dell’assoluta genericità e astrattezza (per le ragioni già indicate a proposito dei precedenti) del quesito finale. Il quinto motivo ipotizza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 2054 c.c..

La censura è inammissibile poichè attacca un potere discrezionale (la liquidazione delle spese di lite) del giudice di merito, il cui unico limite è costituito dal divieto di condannare la parte risultata totalmente vittoriosa, circostanza non verificatasi nella specie e si conclude con un quesito di diritto del tutto astratto.

La stessa questione viene trattata anche dal sesto motivo sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.

Ma il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisioni” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Le argomentazioni a sostegno attengono piuttosto al vizio, non denunciato, di omessa motivazione e, comunque, la ratio decidendi del Tribunale risulta perfettamente comprensibile.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Entrambe le parti hanno presentato memorie ed hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non possono essere condivise poichè trovano insormontabile ostacolo nella giurisprudenza ormai consolidata della Corte;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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