Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26414 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18583-2015 proposto da:
P.A., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. 337/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
emesso il 26/01/2015 e depositato il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso col quale P.A. ed altri avevano chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dell’equo indennizzo in relazione al danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al T.A.R. Lazio prima e al Consiglio di Stato poi, definito con sentenza del 18.9.2007;
– per la cassazione di tale decreto ricorrono P.A. e gli altri soggetti di cui in epigrafe sulla base di un unico motivo;
– resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
Atteso che:
– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che la domanda di equa riparazione era stata proposta oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato) è fondato, in quanto il ricorso ex L. n. 89 de3l 2001 è stato proposto il 29.9.2008 e a quella data non era ancora trascorso il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato (soggetta – ratione temporis – al termine annuale per proporre ricorso per cassazione, da maggiorarsi di giorni 46 per la sospensione feriale);
– il ricorso va, pertanto, accolto e va cassato con rinvio l’impugnato decreto;
– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;
PQM
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016