Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26414 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8942-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1423/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza pubblicata in data 1/10/2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta da F.D. e riconosciuto al suddetto alla pensione di vecchiaia anticipata, D.Lgs. n. 503 del 1992 ex art. 1, comma 8, con decorrenza dal 1/2/2016, e condannato l’Inps al pagamento in favore del suddetto dei ratei maturati, oltre accessori;

la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie in esame non regolata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, che prevede lo slittamento di dodici mesi del diritto al trattamento di vecchiaia, in considerazione sia del dato letterale, sia della ratio della norma: al riguardo ha sostenuto che la pensione di vecchiaia anticipata deve ritenersi sottratta alle cosiddette “finestre di accesso” in ragione della notevole minorazione dell’efficienza lavorativa dei soggetti che vi aspirano; la diversa interpretazione propugnata dall’Inps avrebbe comportato lo stravolgimento della ratio sottesa alla disciplina dell’istituto, che è quella di tutelare i soggetti con una ridotta capacità lavorativa;

contro la sentenza ricorre l’INPS, formulando tre motivi;

la parte intimata non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

in prossimità dell’adunanza, l’Inps ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulla questione avente ad oggetto le disposizioni relative all’incremento del requisito anagrafico in relazione alle aspettative di vita; al riguardo, invoca il D.M. 6 dicembre 2011, emesso in attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che “i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 12 bis… convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122… sono incrementati di tre mesi”;

2. con il secondo motivo l’Inps denuncia la violazione del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 22 ter, comma 2, e del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, commi 12 bis e 12 quater: sostiene che tali disposizioni, che hanno introdotto il sistema di adeguamento dei requisiti di età anagrafica ai fini dell’accesso al sistema pensionistico, abbiano portata generale che, pertanto, trovare applicazione anche per le pensioni di vecchiaia anticipata, in assenza di espresse deroghe indicate dallo stesso legislatore;

3. con il terzo motivo, l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), posto che la norma, ad avviso del ricorrente, ha disposto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (60 anni se donne e 65 anni se uomini), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento;

4. i motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente, sono fondati alla luce dei precedenti di questa Corte (Cass. 13/11/2018, n. 29191, seguita da Cass. 17/12/2018, n. 32591; da ultimo, Cass. 26 agosto 2020, n. 17796), secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti””;

l’ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato;

4.1. questa Corte si è anche pronunciata sulla questione posta con il primo e il secondo motivo di ricorso, statuendo che: ” La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, conv. dalla L. n. 102 del 2009, poichè la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. 27/11/2019, n. 31001);

a tale principio, e alle motivazioni che lo sorreggono, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., questo Collegio intende dare continuità; il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata cassata e le parti rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Milano, perchè decida la fattispecie sulla base dei principi di diritto su richiamati e provveda a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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