Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26414 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. III, 07/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5897-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.N., S.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 348/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 9.1.09,

depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 febbraio 2010 il Ministero della Difesa ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 gennaio 2009 (rectius 2008) dal Tribunale di Napoli, confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Caserta che aveva dichiarato prescritto il diritto ad ottenere dal proprietario M.N. e dal conducente S.P. il risarcimento dei danni conseguenti all’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto un proprio dipendente. Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

2- I due giudici di merito hanno concordemente dichiarato prescritto ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2 il diritto azionato sul rilievo che era ampiamente decorso il termine biennale tra l’ultimo atto interruttivo (22 maggio 2001) e l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (24 giugno 2004).

3. – Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., commi 2 e 3 assumendo – e formulando idoneo quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. – che, pur non essendo stata proposta querela, la circostanza che l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato (nel sinistro il dipendente del Ministero subì lesioni personali), determina che alla conseguente azione risarcitoria si applichi il termine prescrizionale di cinque anni previsto per il reato art. 2947 c.c., ex comma 3. La doglianza è fondata. Risolvendo il contrasto prima esistente, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 27337 del 2008) hanno stabilito che, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (vedi, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, n. 12699 del 2010).

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò accolto essendo manifestamente fondato; che, pertanto, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione; spese rimesse;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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