Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26413 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26413 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 20941-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F.

in persona

97103880585,

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

134,

presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3042
CIAVOLINO MARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n.

5921/2007

della CORTE

Data pubblicazione: 26/11/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2007 R.G.N.
4849/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA I che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 12/7 — 20/8/07 la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente
accolto l’impugnazione proposta da Ciavolino Maria avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, che le aveva respinto la domanda tesa

società Poste Italiane s.p.a in data 18/10/2000, e, dopo aver accertato la predetta
nullità, ha affermato l’esistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dalla stessa data, condannando l’appellata a
corrisponderle le retribuzioni dalla notifica del ricorso di primo grado.
La Corte ha spiegato che l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto
intercorso tra le parti, stipulato per la causale delle “esigenze eccezionali” di cui
all’art. 8 del ccnI del 26/11/1994, era dipesa dalla violazione del limite temporale
del 30-4-1998 stabilito dalla contrattazione collettiva per il ricorso a tale tipologia di
contratti, atteso che nel caso in esame lo stesso era stato concluso in relazione al
periodo 18-10-2000 / 31-1-2001.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida
l’impugnazione a tre motivi di censura.
Rimane solo intimata la Ciavolino.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dell’art. 8 del c.c.n.I 26/11/94, nonché degli
accordi sindacali del 25/9/97, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio
1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con gli artt. 1362
c.c. e segg. (art. 360, n. 3 c.p.c.).
La ricorrente sostiene che all’accordo collettivo del 25/9/97, integrativo della
disciplina del c.c.n.I del 1994 con esclusivo riguardo alla introduzione di una nuova
ed ulteriore ipotesi di legittimo ricorso alla stipulazione di contratti a termine, deve
riconoscersi efficacia temporale pari al contratto di cui costituisce integrazione;

alla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto intercorso con la

inoltre, è conforme al canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c. individuare negli
accordi sindacali intervenuti in epoca successiva al 25/9/97 un termine finale di
efficacia dell’accordo stesso dal momento che solo l’accordo del 1997 integra il
CCNL 26/11/94, mentre quelli successivi danno solo atto che fino ad una certa

quella di concludere il processo di trasformazione della natura giuridica dell’ente.
In conclusione, valutando anche il comportamento tenuto dalle parti collettive, sia
prima che dopo l’accordo del 25/9/97, nel quale nessun termine finale fu previsto,
si perviene al convincimento che gli accordi successivi sino al 18/1/01 non
avevano natura negoziale, bensì valenza meramente ricognitiva del fenomeno di
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e della necessità di stipulare o
meno ulteriori contratti a termine, con la conseguenza che era da escludere che le
parti avessero inteso fissare un termine finale alla facoltà riconosciuta alla società
postale di far ricorso ai contratti a termine.
2. Col secondo motivo è denunziata l’omessa ed insufficiente motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5 c.p.c.). Si contesta, in
particolare, l’approccio ermeneutico seguito dalla Corte territoriale in quanto ci si
duole del fatto che la stessa ha preteso di desumere l’esistenza del limite
temporale del 30/4/1998, non previsto né dal contratto collettivo, né dall’Accordo
sindacale del 25/9/97, soltanto dai cosiddetti accordi attuativi e che una tale
pretesa è erronea dal momento che presuppone necessariamente il
convincimento che tali accordi debbano prevalere sul CCNL di settore,
introducendo in esso elementi non stabiliti. In pratica, secondo la ricorrente l’unico
limite è rappresentato dalla determinazione della percentuale dei lavoratori che
possono essere assunti a termine rispetto all’organico stabile.
Entrambi i motivi, che possono essre trattati congiuntamente per ragioni di
connessione, sono infondati.

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data sussiste una delle ragioni previste dall’accordo integrativo del 25/9/97, ovvero

Invero, osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo
decisivo alla considerazione che il contratto in esame, vale a dire l’ultimo di quelli
intercorsi tra le parti, è stato stipulato, per “esigenze eccezionali conseguenti alla
fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in

sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e
completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – ai sensi dell’art. 8 del ccnI
del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data
successiva al 30 aprile 1998, vale a dire, come emerge dagli atti, per il periodo
18.10.2000 — 31.1.2001.
Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da
questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccril del 2001 ed
al d.lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in
relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”.
Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
S.U. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione
collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di
assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti
sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed
efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.

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ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di

14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed

21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato
previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo),
la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine
(v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-22004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va
anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con
l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26
novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16
gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute
dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la
ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo
indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230″ (v., fra le altre,
Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur
riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969,
Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del

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inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n.

termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra
censura al riguardo.
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
in relazione agli artt. 1217 e 1233 cod. civ., attraverso il quale si contesta la

coincidere con la notifica del ricorso di primo grado, viene posto il seguente
quesito di diritto: ” Dica la Suprema Corte se per il principio di corrispettività della
prestazione, il lavoratore — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità
del contratto a termine stipulato — ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto
dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di
lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della
disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. cod. civ.”
Osserva il Collegio che il quesito riguardante la mora credendí risulta del tutto
generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella
enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il
momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai
giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011
n. 9583).
Il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base
alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in
maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in
giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5/1/2007 n. 36), dovendosi, pertanto, ritenere come
inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare deve comprendere
l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo e la “mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.” (v. Cass. 30-9-2008, n.
24339). Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso

condanna al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora fatta

sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa
proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.
Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in

sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Ne consegue l’inammissibilità dell’ultimo motivo.
In definitiva il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in
considerazione del fatto che la Ciavolino è rimasta solo intimata.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica

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