Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26413 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.20/12/2016),  n. 26413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18379-2015 proposto da:

Z.P., ZO.PI., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

RUSSO, rappresentate e difese dall’avvocato STEFANO GORETTI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 97/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 1/12/2014 e depositato il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Lorenzo Coleine (delega Avvocato Stefano Goretti),

per le ricorrenti, che si riporta agli atti ed insiste per

l’accoglimento del ricorso; in subordine chiede che rimessione alla

Corte Costituzionale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Perugia – adita in via di opposizione da Z.P. e Zo.Pi. – revocò il decreto – dichiarando inammissibile la domanda – col quale il consigliere designato della stessa Corte aveva parzialmente accolto il ricorso col quale le predette avevano chiesto la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Frosinone prima e alla Corte territoriale di Roma poi, definito con sentenza del 16.1.2013 (pronuncia dispose la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c., senza che il giudizio fosse poi riassunto);

– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorrono Z.P. e Zo.Pi. sulla base di due motivi;

– il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

– i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello ritenuto che la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha definito il giudizio presupposto, non fosse passata in giudicato al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione) è fondato, in quanto il ricorso ex L. n. 89 del 2001 è stato presentato il 30.4.2014 e, quindi, dopo la definitività della sentenza della Corte di Appello Roma (notificata il 22.7.2013), essendo scaduto il 5.11.2013 il termine di 60 gg. per proporre ricorso per cassazione e il 5.12.2013 il termine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al giudice di primo grado ai sensi degli artt. 353 – 354 c.p.c., considerata la sospensione feriale applicabile ratione temporis nella misura di giorni 46;

– il secondo motivo di ricorso rimane assorbito nell’accoglimento del primo motivo;

– il ricorso, pertanto, va accolto relativamente al primo motivo e l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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