Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26412 del 26/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26412 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 20739-2008 proposto da:
SPAGNOLO

EMANUELE

C.F.

SPGMNL72T16I8040,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
3027

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante Ero tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

Data pubblicazione: 26/11/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2129/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/08/2007 R.G.N.
2744/2005;

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’AvvocatO BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG n 20739/2008 Spagnolo Emanuele / Poste Italiane
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 22/8/2007 la Corte d’Appello di Roma ha confermato, per quel che qui
rileva, la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della domanda proposta da Spagnolo Emanuele
diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto decorrente dal
15/6/2001 al 30/9/2001 in concomitanza di assenze per ferie.
Ha affermato, infatti, la legittimità di detto contratto essendo unico presupposto per la sua validità

Avverso la sentenza propone ricorso in cassazione lo Spagnolo formulando un unco motivo
successivamente illustrato con memoria ex art 378 cpc.
Si costituisce Poste italiane depositando controricorso
Motivi della decisione
Spagnolo denuncia l’ omessa pronuncia da parte della Corte sull’eccezione di mancanza di prova
dell’osservanza delle condizioni previste dall’art 25 del CCNL 2001 in ordine alla necessità del
confronto con le parti sindacali a livello nazionale e regionale e del rispetto delle percentuali di
lavoratori da assumere a termine stabilite dalla contrattazione collettiva ( clausola di
contingentamento 5%). Deduce di aver sollevato tale questione davanti al Tribunale, ed in appello.
Le censure del ricorrente, correttamente formulate nel rispetto del principio di
autosufficienza del ricorso in Cassazione, sono fondate.
Premesso che un precedente contratto a termine intercorso tra le parti dal 27/10/97 al 31/1/98 non
ha formato oggetto di censure in ordine alla legittimità della clausola contrattuale, deve rilevarsi con
riferimento al secondo contratto a termine per il periodo 15/6/2001- 30/9/2001 che esso fu
giustificato con la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie,
giusta la specifica ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 25 del CCNL
dell’ I 1/1/2001 , ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (recante norme sull’organizzazione
del mercato del lavoro). Tale disposizione di legge al comma I dispone testualmente:
“L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui alla L.
18 aprile 1962, n. 230, art. I e successive modificazioni ed integrazioni, nonché’ al D.L. 29 gennaio
1983, n. 17, art. 8 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, e’ consentita
nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi
stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere a ssunti con contratto di
lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato”.

la sua costituzione nel periodo giugno/settembre .

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive
conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad es., Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56,
art. 23 ha operato una sorta di “delega in bianco” alla contrattazione collettiva ivi considerata
quanto alla individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al rapporto di
lavoro subordinato, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e
soggette, di per sè, unicamente agli eventuali limiti e condizionamenti stabiliti dalla legge che ne
prevede l’individuazione o dalla medesima contrattazione collettiva.

l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione
delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e
4 agosto 2008 n. 21063. È stato infine ripetutamente accertato che questa ultima evenienza ricorre
nella previsione collettiva della causale relativa alla “necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno settembre”, interpretabile e interpretata nel
senso che con tale previsione le parti stipulanti hanno considerato che nel periodo indicato sia
sempre necessaria per la società l’assunzione di personale, data la normale assenza di personale in
ferie, con la conseguenza che in tale ipotesi non è necessaria l’indicazione nel contratto del
nominativo del lavoratore sostituito e non è configurabile alcun onere di allegazione e prova della
esigenza e della idoneità della singola assunzione a far fronte ad essa (cfr., ad es. Cass. n.
18687/08).
11 ricorrente lamenta , tuttavia, che la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi pronuncia circa
l’eccezione di nullità del termine a causa del mancato rispetto delle condizioni previste dall’art 25
del CCN L 2001 e cioè della c.d. clausola di contingentamento, vale a dire della percentuale
massima di contratti a termine rispetto al numero dei rapporti a tempo indeterminato stabilita a
livello collettivo , in adempimento di quanto imposto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, nonché del
confronto con le parti sindacali a livello nazionale e regionale circa la materia dei contratti a tempo
determinato.
Il ricorso sotto tale profilo è fondato la Corte d’Appello, infatti, non ha esaminato la questione,
sottoposta al sua esame sia del rispetto della procedura di confronto imposta dall’art 25, sia del
rispetto della clausola di cd contingentamento sebbene tempestivamente dedotta in primo grado e
riproposta in appello.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio.
PQM

2

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso

Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa
composizione anche per le spese del presente giudizio.
Roma 24/10/2013

ca D’Antonio

Il Presidente
Federico Roselli

wuz ,q0d.

Il Funzionario Giudiziario

L’ estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA