Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26412 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8936-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1162/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Presidente Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza pubblicata in data 17/10/2018, la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello dell’Inps, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta da L.R. e condannato l’Inps al pagamento in favore del suddetto dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 2015, considerando inapplicabili le cosiddette “finestre mobili”;

la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie in esame non regolata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, che prevede lo slittamento di dodici mesi del diritto al trattamento di vecchiaia, in considerazione sia del dato letterale, sia della ratio della norma: al riguardo ha sostenuto che la pensione di vecchiaia anticipata deve ritenersi sottratta alle cosiddette “finestre di accesso” in ragione della notevole minorazione dell’efficienza lavorativa dei soggetti che vi aspirano; la diversa interpretazione propugnata dall’Inps avrebbe comportato lo stravolgimento della ratio sottesa alla disciplina dell’istituto, che è quella di tutelare i soggetti con una ridotta capacità lavorativa;

contro la sentenza ricorre l’INPS;

la parte intimata non svolge attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), posto che la norma, ad avviso del ricorrente, ha disposto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (60 anni se donne, 65 anni se uomini), ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento;

il ricorso è fondato alla luce dei precedenti di questa Corte (Cass. 13/11/2018, n. 29191, seguita da Cass. 17/12/2018, n. 32591; da ultimo Cass. 26 agosto 2020, n. 17796), secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. ” finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti””;

l’ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all’80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato;

non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale;

il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarato il diritto dell’assicurata trattamento pensionistico a decorrere dal 1 settembre 2016;

considerata la novità della questione e la complessità della normativa sussistono i presupposti per la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.R. al trattamento pensionistico a far tempo dal 1/9/2016.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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