Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26411 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 19/11/2020), n.26411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 34946/2018 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Elena Petracca, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2345/2018 della Corte d’appello di Venezia

depositata il 28/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 agosto 2018, dichiarava inammissibile l’appello proposto da K.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Venezia in data 24 febbraio 2017, con cui era stata rigettata la domanda volta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria negategli dalla competente Commissione territoriale;

in particolare, la Corte distrettuale riteneva che il legislatore, modificando il tenore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, a mezzo del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), avesse intenzionalmente e motivatamente rimodellato il procedimento d’appello in tema di protezione internazionale adottando il ricorso come forma dell’atto introduttivo del secondo grado, in coerenza con la necessità di governare i ristretti tempi del procedimento speciale;

di conseguenza l’appello del richiedente asilo, introdotto con atto di citazione depositato in cancelleria (l’11 aprile 2017) oltre il termine di trenta giorni dalla notifica al suo procuratore del provvedimento negativo del primo giudice (risalente al 2 marzo 2017), risultava inammissibile perchè tardivo;

2. ricorre per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità dell’appello, resa con sentenza pubblicata in data 28 agosto 2018, K.M. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale di Venezia anzichè all’Avvocatura generale dello Stato;

ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. perchè eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’amministrazione rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass., Sez. U., 608/2015);

la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione convenuta impone di assegnare un termine, ex art. 291 c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso presentato presso l’Avvocatura generale dello Stato;

conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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