Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26411 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3938-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 539/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva parzialmente accolto l’appello di B.P. e C.L., quali soci della cessata C. s.a.s. in liquidazione, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Piacenza. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, relativo agli anni 2003-2005.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130, 131 e 132 e del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3;

che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la L. n. 208 del 2015 avesse inteso modificare le precedenti disposizioni con riferimento a tutti gli atti e non soltanto a quelli relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016 che, al 1 gennaio 2016, non erano ancora stati notificati;

che gli intimati non hanno resistito;

che il motivo è fondato;

che, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Sez. 6-5, n. 17212 del 02/07/2018; Sez. 6-5, n. 11171 del 30/05/2016);

che i suddetti termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016; Sez. 6-5, n. 11620 del 14/05/2018);

che la CTR non si è conformata ai predetti principi;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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