Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26411 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17687-2009 proposto da:

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74 INT. 8, presso lo studio dell’avvocato COLAPINTO

CARLO, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE di CHIETI;

– intimata –

sul ricorso 19731-2009 proposto da:

N.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74 INT. 8, presso lo studio dell’avvocato COLAPINTO

CARLO, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL DI CHIETI (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA N. 17,

presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA, rappresentata e

difesa dagli avvocati BELLI GERMANO, GIUSTI LAMBERTO giusta Delib.

D.G. 22 settembre 2009, n. 760 e giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1502/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 9/10/08, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 30-bis c.p.c.:

“Con ricorso consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 10 settembre 2009 e da questi consegnato all’ufficio postale per la spedizione al destinatario il giorno successivo, N. G., ex dirigente amministrativo del Presidio Ospedaliero (OMISSIS), ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27 ottobre 2008, con la quale la Corte d’appello di L’Aquila, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la sua domanda di accertamento del suo diritto dall’anno 2000 alla maggiorazione della retribuzione variabile prevista dall’art. 40, comma 9 del C.C.N.L. 8.6.2000 dell’Area della dirigenza amministrativa delle ASL in favore del dirigente al quale sia stato conferito l’incarico di direttore di dipartimento ovvero incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse.

Resiste alle domande l’AUSL intimata, con rituale controricorso.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso può essere valutato come manifestamente infondato per le ragioni seguenti.

Il primo motivo, relativo alla violazione della norma collettiva citata, quanto ai canoni legali di interpretazione del contratto e al difetto di motivazione, conclude col seguente quesito di diritto:

Dica… se, in base alle domande, deduzioni ed eccezioni nonchè alle trascritte motivazioni della sentenza, gravata dal presente motivo di ricorso per cassazione, la Corte territoriale si sia discostata dai canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 cod. civ., in quanto l’espressione contenuta nell’art. 40 del CCNL… titolare di incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione… , una volta che la direzione amministrativa, in base agli atti aziendali richiamati, è stata riconosciuta alla pari degli altri dipartimenti amministrativi, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista e disciplinata dall’invocata disposizione dell’art. 40… è dovuta anche al titolare di incarichi, quali sono quelli della direzione amministrativa del presidio ospedaliero in questione, che si configurino con la denominazione di direttore di dipartimento.

Il quesito, come del resto il motivo, è ai limiti della comprensibilità. Probabilmente il ricorrente intende dire che la norma citata va interpretata nel senso che la maggiorazione spetta anche ai dirigenti di strutture analoghe a quelle dei dipartimenti e che tale era la direzione amministrativa del P.O., in quanto il giudice di primo grado aveva affermato che tale direzione era alla pari degli altri dipartimenti amministrativi.

Se questo è il senso della censura, essa è manifestamente infondata, in quanto chiaramente la prima parte della norma attribuisce la maggiorazione unicamente a coloro che ricoprono l’incarico di direttore di dipartimento e tale sicuramente non è il ricorrente e la struttura da lui diretta, mentre le considerazioni del giudice di primo grado richiamate nel quesito, che dovrebbero essere utili a dimostrare che la direzione amministrativa del P.O., seppure non denominata dipartimento, sarebbe tale nei fatti, non appaiono sostenute in ricorso da adeguati indicazioni relativamente alla dedotta analogia.

Quest’ultimo dato toglie altresì il carattere di decisività alla censura relativa al vizio di motivazione della sentenza sul punto.

Il secondo motivo, relativo alla violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 9), L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 28, L.R. Abruzzo n. 37 del 1999, artt. 50 e 54 C.C.N.L. del 5.12.96, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-bis e art. 3, comma 1-bis, conclude col seguente quesito di diritto:

Dica… se, in base alle domande, deduzioni ed eccezioni nonchè alle trascritte motivazioni della sentenza, gravata dal presente motivo di ricorso per cassazione, la Corte territoriale abbia violato… le disposizioni di cui alla rubrica, atteso che al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero in questione, in base agli atti aziendali, puntualmente richiamati nel presente motivo, sono stati conferiti incarichi, i quali, pur non configurandosi con la denominazione di direttore di dipartimento, ricomprendono più strutture complesse ed è quindi dovuta allo stesso dirigente la maggiorazione delle retribuzione di cui….

Il motivo, come risulta anche dal quesito, fonda sul contenuto di una serie di atti aziendali, menzionati e riassunti nel contenuto, ma senza indicazione della loro collocazione tra gli atti di questo giudizio di cassazione, come richiesto, a pena di inammissibilità e improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 7161/10 e 20075/10).

In ogni caso, con le leggi citate viene delineata la struttura e i compiti della AUSL e dei P.O. e i relativi rapporti mentre con gli atti aziendali indicati nel corpo del motivo vengono precisati i compiti affidati ai direttori amministrativi di P.O., che la Corte territoriale ha ritenuto propri di dirigenti di struttura complessa, ma non di struttura composta da più strutture complesse, con una valutazione complessiva di merito incensurata di per sè in questa sede e che comunque la pur articolata analisi del ricorrente non appare in grado di rimettere in discussione.

Infine il terzo motivo conclude col seguente quesito: Dica…, se, in base alle domande, deduzioni ed eccezioni nonchè alle trascritte controeccezioni del ricorrente, all’epoca appellato, e motivazioni della sentenza, gravata dal presente motivo di ricorso per cassazione, la Corte territoriale abbia violato o falsamente applicato l’art. 112 c.p.c..

Il quesito di diritto e quindi il relativo motivo è inammissibile, risolvendosi nelle mera richiesta alla Corte se vi è stata violazione o meno di una norma giuridica (cfr., al riguardo, ad es.

Cass. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3519), mentre il richiamo al contenuto del motivo non è sufficiente a radicare il quesito in relazione alla concreta fattispecie meritevole della censura di violazione dell’art. 112 c.p.c..

In ogni caso, anche la dedotta censura di contraddittoria motivazione non può essere presa in considerazione, fondando su di una delibera che non risulta se sia acquisita agli atti e, nel caso affermativo, in quale sede sia rinvenibile”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

N.G. ha depositato una memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo altresì che le considerazioni svolte nella memoria del ricorrente non siano sufficienti a mutare il relativo convincimento.

Va infine rilevato che il N. aveva depositato nella cancelleria di questa Corte altro ricorso identico a quello esaminato e recante il n. di ruolo 17687/2009, ricorso che non risulta notificato alla AUSL di Chieti.

I due ricorsi vanno quindi riuniti ex art. 335 c.p.c.; il primo, portante il n. di ruolo 17687/09 va dichiarato inammissibile in quanto non risulta correttamente notificato, mentre il secondo, recante il n. di ruolo 19731/09 va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello n. 17687/09 e rigetta quello n. 19731/09, condannando il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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