Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26410 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26410 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 9653-2009 proposto da:
MAROTA MARIA C.F. MRTMRA57B51D086R, elettivamente
domicilita in ROMA, VIA PANARO 11 INT. 5, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE AMBROSIO, rappresentata
e difesa dall’avvocato CAPANO EUGENIA, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
2978

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
0
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
perwDna del legale rppresentanre pro tempore,

Data pubblicazione: 26/11/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, ROMEO LUCIANA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1605/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato COLITTI ALBERTO per delega CAPANO
EUGENIA;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega LA
PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilità in via principale e in subordine
rigetto.

di CATANZARO, depositata il 11/11/2008 R.G.N. 2439/05;

RG 9653-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo
grado, rigettava la domanda di Marota Maria, proposta nei confronti

capacità lavorativa a seguito di malattia professionale con
conseguente condanna dell’Istituto convenuto alla costituzione della
relativa rendita.

A fondamento del

decisum

la Corte del merito poneva il rilievo

fondante secondo il quale il CTU, le cui conclusioni erano da
condividere essendo la relativa perizia redatta con corretti criteri
medico-legali, aveva escluso che i postumi di cui era portatrice
l’assicurata raggiungevano la soglia indennizzabile.

Avverso questa sentenza la Marota ricorre in cassazione sulla base di
un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’assicurata deduce vizio di motivazione.

Il ricorso va rigettato.

Inatti, trattandosi di sentenza di appello pubblicata 1’11 novembre
2008 trova applicazione, ex art. 27, comma 2, del Divo 2 febbraio
2006, n.40, la richiamata norma di rito secondo la quale nei casi

dell’Inail, avente ad oggetto il riconoscimento della riduzione della

previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1,2, 3 e 4 cpc
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto e nel
caso previsto dall’art. 360, primo comma, n.5 cpc l’illustrazione del
Motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Né ratione temporis è applicabile l’art. 47, comma 1 0 , lett. d) della
legge 18 giugno 2009 n. 69 che ha abrogato il precitato art. 366 bis
cpc, trovando tale norma, ai sensi dell’art. 58, comma 5 ° , della
predetta legge 18 giugno 2009 n. 69, applicazione relativamente alle
controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso
per cassazione è stato pubblicato successivamente ( ossia dal 4
luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa legge n.69
del 2009 ( Cass. 13 gennaio 2010 n. 428).

Nella specie difetta del tutto la specifica indicazione del fatto
controverso, inteskquale sintesi logico giuridica della censura che
s’intende sottoporre al giudice di legittimità( Cass. S.U. 28
settembre 2007 n. 20360).

Né può sottacersi che l’inammissibilità del ricorso appare soluzione
obbligata tenuto conto che la critica si sostanzia in mero dissenso
dignostico che non considera il dato funzionale non compromissorio
riscontrato dal CTU in sede di esame obiettivo

relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria,

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità ai sensi del
previgente art. 152 Disp. Att. cpc non trovando applicazione ratione temporis
la nuova disciplina delle spese nei procedimenti in materia di previdenza e
assistenza, introdotta dall’art. 42, comma undicesimo, decreto legge 30
settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Presidente

2003 n. 326.

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