Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26410 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2229/2015 proposto da:

MERIDIANA FLY SPA, in persona dell’Amministratore delegato pro

tempore, ALISARDA SPA, in persona del Presidente del Consiglio pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ARMENTANO,

giuste procure a margine della prima e seconda pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.S.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ALESSANDRO MELONI, LUIGI PAU, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 9/07/2014, depositata il

12/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Alessandro Meloni difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nelle more del giudizio di cassazione è stato depositato nella cancelleria della Corte verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in sede sindacale in data 21 giugno 2016, cui è seguito atto di rinuncia al giudizio.

2. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, con compensazione delle spese legali.

3. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

4. In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tenuto conto del comportamento delle parti, addivenute alla complessiva definizione transattiva della controversia.

6. Alla definizione negoziale delle spese non vale peraltro opporre, come richiesto dal difensore della parte intimata nel corso della discussione orale, la necessità della delibazione della soccombenza virtuale per addivenire alla regolazione giudiziale delle spese con distrazione in suo favore, assumendo di non aver partecipato alla conclusione della conciliazione in sede sindacale, posto che la mancata partecipazione del difensore non infirma in alcun modo la validità, in parte qua, del negozio transattivo intervenuto tra le parti.

7. Non sussistono i presupposti, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo) unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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