Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26410 del 19/11/2020

Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 13987/2019 proposto da:

K.Z., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Grazia Borzaro, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in

materia di immigrazione, protezione internazionale e libera

circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, del 14/03/2019.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio dei 23/09/2020.

 

Fatto

RILEVATO

– che il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, il decreto in epigrafe indicato ha dichiarato l’inammissibilità, per inosservanza del termine dimidiato di quindici giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35- bis, comma 2, dell’opposizione proposta da K.Z. avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Caserta gli aveva negato a protezione internazionale e quella umanitaria, per “manifesta infondatezza” della comanda (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis, comma 2, art. 28-bis, comma 2, lett. a));

– che K.Z. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con tre motivi, deducendo:

a) la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2, perchè era stato applicato il termine dimidiato di gg. 15 per l’impugnazione del provvedimento amministrativo di manifesta infondatezza dell’istanza di riconoscimento della protezione, adottato per le vie ordinarie, e quindi nell’inosservanza dei termini della procedura accelerata;

b) in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 2 e dell’art. 10 per la mancata traduzione in lingua veicolare del provvedimento amministrativo impugnato il cui dispositivo risultava tradotto solo in parte e comunque non per l’inciso “per manifesta infondatezza”;

c) la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 per mancata traduzione in lingua veicolare dell’intero provvedimento.

Diritto

RITENUTA

la natura nomofilattica della questione introdotta con il primo motivo di ricorso, il cui rilievo condiziona l’esame dei restanti ed in merito alla cui soluzione si registrano in questa stessa Sezione, attualmente, i seguenti diversi orientamenti, per i quali:

a) presupposto per l’applicabilità del termine dimezzato D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, comma 2, di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale è l’adozione da parte dell’autorità procedente dell’iter amministrativo cd. accelerato o, ancora, l’adozione dei provvedimenti di trattenimento D.Lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6 (in termini, fra le altre: Cass. 20 gennaio 2020, n. 1108 e Cass. 16 aprile 2020, n. 7880);

b) ai fini dell’applicazione del termine ridotto deve tenersi conto dei contenuti della decisione in quanto connotati da manifesta infendatezza e richiamanti le fattispecie sostanziali a tal fine previste dalla legge (come affermato, fra l’altro, da: Cass. 16 aprile 2020, n. 7880 e Cass. 25 agosto 2020, n. 17146);

RILEVATO:

che all’opzione interpretativa sub b) si accompagna, negli orientamenti della Sezione, l’ulteriore tema della conoscibilità del termine dimidiato ora risolto:

1 – nel senso che del termine debba dare informazione la p.A. al richiedente attraverso gli avvisi contenuti nella decisione impugnata con conseguente affermazione della scusabilità dell’errore in cui, in difetto dei primi, sia incorso il destinatario dell’atto con conseguente sua rimessione in termine per impugnare (Cass. 12 luglio 2019, n. 18860);

2 – nel senso che l’applicabilità del termine dimezzato discenda dalla legge in ragione dei contenuti di manifesta infondatezza della decisione e delle fattispecie sostanziali richiamate nel rilievo che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della Commissione territoriale, contestato là dove non contenga gli avvisi, ma il diritto soggettivo alla protezione e che la riduzione del termine è conoscibile, come tale, derivando direttamente dalla legge per chi impugna (Cass. 7880 e n. 17146 del 2020 cit.).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la fissazione della pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020

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