Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26410 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3934-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO RUZZENENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2853/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di S.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente contro tre atti di contestazione sanzioni per gli anni 2003-2005 ed un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2005.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione del D.L. n. 79 del 2009, art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter e della L. n. 212 del 2000, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente considerato le predette disposizioni come norme di carattere sostanziale e, conseguentemente, ne avrebbe escluso l’applicabilità ai periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il motivo non è fondato;

che la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perchè una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Sez. 5, n. 27845 del 31/10/2018; Sez. 6-5, n. 2662 del 02/02/2018);

che tale orientamento è coerente con la disposizione per cui, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disp. gen., va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Sez. 5, n. 26674 del 18/12/2009);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 4.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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