Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2641 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.19596/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., in persona del

l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Tabet,

elettivamente domiciliata in Roma alla via di Villa Emiliani n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 113/09/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 7/6/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 dicembre

2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro la società Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 113/09/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 7/6/2011 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa dell’avviso di recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato per incremento occupazionale ai sensi della L. n. 388 del 2000, ex art. 7, per l’anno di imposta 2001, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza della C.T.P. di Roma favorevole alla società contribuente;

2. in particolare, con la sentenza impugnata, la C.T.R. del Lazio (di seguito C.T.R.) esponeva in fatto che l’Ufficio aveva effettuato un accesso presso la sede della società, cui era seguito un P.V.C. con il quale si rilevava un indebito utilizzo del credito di imposta per l’anno 2001, sulla base del quale l’Ufficio aveva emesso l’avviso di recupero;

il giudice di appello, tanto premesso, riteneva in diritto che la precedente adesione della società al condono “tombale” precludeva la possibilità dell’Ufficio di procedere all’emissione dell’atto di recupero del credito; in ogni caso, secondo la C.T.R., l’atto era stato notificato oltre i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, raddoppiati ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, (l’atto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2006 ed era stato notificato il 5/10/2007);

concludeva, quindi, per l’infondatezza dell’appello dell’Ufficio, compensando le spese;

3. a seguito del ricorso, la società Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. resiste con controricorso;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 375, u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo l’Agenzia delle Entrate la decisione impugnata si basa su di un’erronea interpretazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, perchè non è applicabile al caso di recupero del credito di imposta, in quanto l’effetto transattivo del pagamento ai sensi della normativa citata si ha solo sui debiti del contribuente verso l’erario e non sui crediti risultanti dalla dichiarazione, che possono sempre essere oggetto di accertamento;

la ricorrente sul punto richiama la decisione della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 340/05), secondo cui la legge citata, art. 9, “non è di ostacolo all’effettuazione di accertamenti aventi lo scopo di verificare la spettanza dei crediti risultanti dalla dichiarazione”;

1.2. il motivo è fondato;

1.3. invero, costituisce ormai un principio consolidato quello secondo cui “in tema di cd. condono tombale, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio” (S.U. sent. n. 16692/17);

nella sentenza citata le Sezioni Unite chiariscono che la ratio di tale interpretazione si fonda sulla considerazione che “per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, non già in quella dell’accertamento dell’imponibile (si veda, in particolare, sul punto, Corte Cost. 13 luglio 1995, n. 321)”;

2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, della L. n. 388 del 2000, art. 7, della L. n. 289 del 2002, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo l’Agenzia delle Entrate, in mancanza di un termine per l’utilizzabilità del credito d’imposta, in tema di incrementi occupazionali rientranti nel regime agevolativo di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, il termine di prescrizione del potere accertativo dell’Ufficio non può che essere quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., con decorrenza dalla data del definitivo accertamento delle violazioni;

inoltre, la ricorrente evidenzia che erroneamente era stato ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, raddoppiato ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, con esclusione della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10 e che l’atto di recupero del credito sarebbe comunque tempestivo, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7, secondo cui i termini decorrono dalla data dell’accertamento di violazioni non formali (avvenuta con il p.v.c. del 15/6/2007);

2.2. il motivo è fondato;

2.3. preliminarmente appare inconferente il richiamo alla L. n. 388 del 2000, art. 7, che prevede il termine per la revoca dell’agevolazione nel caso di definitivo accertamento della carenza dei presupposti, situazione la cui sussistenza non è neanche dedotta da parte ricorrente;

come è stato detto, “il credito di imposta concesso dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 1, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del contribuente, discendendo tale beneficio “ex lege” dal positivo concorso di tutte le condizioni volute dal legislatore, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non svolge alcuna attività discrezionale, ferma restando la possibilità di esercitare sia il generale potere di controllo della dichiarazione dei redditi del contribuente verificando se effettivamente sussistano le condizioni (soggettive ed oggettive) necessarie per fruire del credito d’imposta dallo stesso esposto in dichiarazione, o in questa presupposto, sia quello particolare di revoca del beneficio, in caso di definitivo accertamento di violazione non formale, così come indicato dall’art. 7 cit., comma 7″ (Sez. 5, Sentenza n. 21698 del 22/10/2010);

sulla base delle deduzioni dell’Agenzia delle entrate, quindi, la fattispecie in esame non è riconducibile alla disciplina di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7;

vertendosi in tema di accertamento ordinario, espressione del generale potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria, come è stato detto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 15186 del 22/07/2016), il recupero del credito di imposta è sottoposto ad un termine di decadenza, che non può essere diverso, quanto a durata, da quello previsto per il potere di accertamento dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, mentre il “dies a quo” va individuato nel momento dell’effettivo utilizzo del credito (nel caso di specie utilizzato nell’anno di imposta 2001);

il termine, che sarebbe venuto a scadenza, come rilevato dalla C.T.R., il 31/12/2006, deve intendersi prorogato di due anni ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 10;

invero, la Corte Costituzionale (sentenza n. 356/2008) ha chiarito che la proroga ha la finalità, non di punire chi abbia scelto di non avvalersi del condono, ma di ovviare al sensibile aggravio di lavoro e ai relativi rischi di disservizio e di mancato rispetto degli ordinari termini di prescrizione e decadenza della pretesa fiscale;

secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, “in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, opera in assenza di deroghe contenute nella legge, sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento e alla riscossione delle imposte” (Sez. 5, Sentenza n. 16964 del 11/08/2016; n. 3816 del 16/02/2018);

nella specie rimane irrilevante l’adesione da parte della Società contribuente al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 (cfr. Cass. n. 14571/2018), essendo oggetto dell’atto impugnato il recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, che è fattispecie estranea al condono stesso;

da quanto risulta in atti, il credito venne utilizzato con la dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2002 (relativa all’anno di imposta 2001) e l’avviso venne notificato il 5.10.2007, tempestivamente, quindi, calcolando la proroga biennale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10;

la sentenza impugnata non risulta aver fatto corretta applicazione dei principi sopra menzionati, per cui il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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