Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2641 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2641 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 29883-2010 proposto da:
SICILIA ANNUNZIATA C.F. SCLNNZ71M44Z112A, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato AMATO FELICE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
I

t 3650

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

Data pubblicazione: 05/02/2014

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati DE ROSE EMANUELE, STUMPO
VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;

resistente con mandato

di SALERNO, depositata il-14%02/2010 R.G.N. 647/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 114/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 114/10, decidendo
sull’impugnazione principale proposta da Sicilia Annunziata nei confronti dell’INPS,
avverso la sentenza n. 1376/2009 del Tribunale di Salerno, e su quella incidentale
proposta dall’INPS in ordine alla medesima sentenza, dichiarava l’ improcedibilità
dell’appello incidentale, e accoglieva in parte l’appello della Sicilia.
In parziale riforma della impugnata sentenza, condannava l’INPS al pagamento
in favore della Sicilia del trattamento speciale ridotto di disoccupazione agricola per
l’anno 2006, da liquidarsi come per legge, unitamente agli interessi legali dal 121.mo
giorno successivo alla data della domanda della prestazione e sino all’effettivo soddisfo.
Condannava, altresì, l’INPS al pagamento in favore della Sicilia delle spese di giudizio
di primo grado riliquidate in complessivi euro 2048,00, di cui euro 1316,00 per diritti,
euro 550,00 per onorario, ed euro 227,00 per maggiorazione spese generali, oltre IVA e
CNA come per legge. Confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava per
intero tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Sicilia Annunziata,
prospettando due motivi di ricorso.
3. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato.
4. All’udienza pubblica sono intervenute entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 429 cpc, della legge n. 794 del 1942 e succ. modifiche, dell’articolo unico
della legge n. 1501 del 1957, della tariffa professionale adottata con delibera del
Consiglio nazionale forense del 20 febbraio 2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004
n. 127 e delle relative tabelle A, paragrafo II, colonna 11, e tabella B, paragrafo I,
colonna 14 e paragrafo IV e VII, nonché violazione e falsa applicazione di legge e del
principio del rispetto e dell’inderogabilità dei diritti e dell’onorario minimo di avvocato,
in relazione all’art. 360, n.3, cpc. Omessa, errata insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed errore di giudizio e
vizio di motivazione idonea a giustificare la decisione, in relazione all’art. 360, n. 5,
cpc.
La ricorrente censura la liquidazione delle spese di giudizio di primo grado, su
cui verteva uno dei motivi d’appello, come effettuata dalla Corte d’Appello, in quanto
inferiore ai minimi tariffari vigenti all’epoca della liquidazione e anche inferiore alla
nota specifica riportata nell’atto di appello. La Corte d’Appello ometteva di dare
adeguata motivazione della riduzione della nota spese.
1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di liquidazione delle
spese processuali, la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla
liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla
tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per
la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera
specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado,
dovendosi escludere che tali indicazioni possano essere desunte da note o memorie
illustrative successive, la cui funzione è solo quella di chiarire le censure
tempestivamente formulate (Cass., n. 16149 del 2009).
Nella specie la ricorrente impugnava la sentenza di primo grado sulla
statuizione relativa alle spese di giudizio, ritenuta inferiore ai minimi della tariffa
professionale, che chiedeva rideterminarsi come da nota spese riportata nell’atto di
appello.
3

La ricorrente nel presente ricorso nulla riferisce in ordine alla produzione della
nota spese relativa al primo grado di giudizio nel medesimo giudizio dinanzi al
Tribunale, ai sensi dell’art. 75 disp. att. cpc, e si limita ad una contestazione generica
senza indicare quali fossero le voci pretermesse rispetto all’attività risultante dagli atti di
causa. Pertanto la liquidazione effettuata dalla Corte d’Appello, in riforma della
sentenza di primo grado, si sottrae alle censure denunciate.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all’art. 360, n. 3, cpc. Vizio di motivazione e carente,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360, n.5, cpc.
La ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha compensato le
spese del medesimo grado di giudizio, atteso che la motivazione posta alla base della
suddetta compensazione “sussistendo giustissimi motivi di carattere sostanziale, in
considerazione delle peculiari vicende che riguardano la cooperativa La Speranza e
tantissimi altri suoi dipendenti, proprio in relazione agli anni 2006 e 2007” era illogica e
contraddittoria e violava il principio della soccombenza.
2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto. Ed infatti, ai sensi dell’art. 92 cpc,
la deroga al principio della soccombenza, con la compensazione parziale o per l’intero
delle spese di giudizio, può trovare giustificazione nella sussistenza della soccombenza
reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
La motivazione addotta dalla Corte d’Appello, nel fare riferimento, quale
ragione per la compensazione, a non meglio chiarite vicende estranee al giudizio,
viola, con motivazione non adeguata, il richiamato precetto normativo, atteso che in
tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni” da indicarsi esplicitamente
nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cpc (nel
testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla
struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni
processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa (Cass., n. 26987 del 2011).
3. Il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo con la
cassazione della sentenza d’appello in relazione alla censura accolta.
4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere
decisa nel merito, ponendosi le spese del giudizio di secondo grado a carico della parte
prevalentemente soccombente INPS, avendo la Corte d’Appello dichiarato
improcedibile l’impugnazione di quest’ultimo, e avendo parzialmente accolto l’appello
principale.
Le spese del giudizio di appello, con specifico riguardo al medesimo grado di
giudizio, sono, quindi, liquidate come in dispositivo.
5. In ragione della parziale soccombenza, le spese del presente giudizio sono
compensate in parte e liquidate come in dispositivo.
6. Le somme liquidate per le spese del giudizio di secondo grado e di cassazione
sono attribuite direttamente all’avv. Felice Amato per dichiarata anticipazione.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito condanna
l’INPS al pagamento in favore di Annunziata Sicilia delle spese del giudizio di appello
liquidate in complessivi euro 2400, di cui euro millecento per diritti e euro
milletrecento per onorari, oltre accessori di legge. Condanna l’INPS al pagamento in
favore della ricorrente di metà delle spese del giudizio di cassazione liquidate con
riferimento all’intero in euro tremila per compenso professionale e cento per esborsi,
4

oltre accessori di legge. Attribuisce le somme così come innanzi liquidate direttamente
all’avv. Felice Amato per dichiarata anticipazione.
Così deciso in Roma 1 . 11 dicembre 2013

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