Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2641 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2641 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 28545-2015 proposto da:
FRATAMICO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato
CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIOVANNI DE NOTARIIS;
– ricorrente contro
TROLIO ADELE, TROLIO ANTONIETTA, TROL10 MARIA
ASSUNTA, TROLIO LILIANA CARMELA, elettivamente
domiciliate in RONL-\, VIA DUILIO 6, presso lo studio dell’avvocato
CARMEL() ;MONTANA, rappresentate e difese dall’avvocato
GIUSEPPE RUTA;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 362/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 12/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del

7 9/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

ROSSETTI.

nel 2005 Giovanni Fratamico convenne dinanzi al Tribunale di
Campobasso Nicola Maria Trolio, allegando:
(-) di avere stipulato il 5.7.1981 col convenuto un contratto preliminare
di vendita, in virtù del quale Nicola Maria ‘frodo si era obbligato a
trasferirgli la proprietà di due beni, indicati nel contratto come “lotto
A” e “lotto B”;
(-) che il lotto A era costituito da un’ “area la bbricabile” di circa 60 metri
quadrati; il lotto B era invece costituito — secondo la descrizione
contenuta nel preliminare — da “mio dei blocchi di cui lotti-a_zione del

terreno • denominato Orto Canano”, lottizzazione che era in corso di
approvazione da parte delle competenti autorità al momento della
stipula del contratto preliminare;
(-) che le parti avevano convenuto) che, qualora i competenti organi
non avessero rilasciato l’autorizzazione ad edificare sulla prima delle
suddette aree (il “lotto A”), “il compromesso doveva ritenersi risolto rispetto a

tale lotto”;
(-) che il prominente venditore non aveva adempiuto gli oneri a lui
richiesti dall’amministrazione al fine del rilascio del permesso di
costruire, e che in ogni caso non aveva adempiuto alle obbligazioni
scaturenti dal suddetto contratto preliminare;
chiese pertanto la condanna del convenuto all’esecuzione in forma
specifica del contratto preliminare ovvero, in subordine, alla
restituzione della caparra ed al risarcimento del danno;
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Rilevato che:

Nicola Maria Trolio si costituì, eccependo la prescrizione dei diritti
vantati dall’attore;
il Tribunale di Campobasso con sentenza 11.10.2011 n. 594 accolse la
domanda, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dal
convenuto;

parti, attraverso la clausola sopra trascritta, avessero inteso apporre al
contratto) preliminare una condizione sospensiva, in presenza della
quale il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto
preliminare non poteva decorrere, perché quei diritti non potevano)
essere fatti valere fino all’avverarsi della condizione;
la sentenza venne appellata in via principale da Giovanni Fratarnico ed
in via incidentale dalle eredi di Nicola Maria Trolio, ovvero Antonietta
Trolio, Liliana Carmela Trolio, Maria Assunta Trolio ed Adele Trolio;
la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza 12.12.2014 n- 362,
esaminò per primo, ritenendolo pregiudiziale, l’appello incidentale e lo
accolse, dichiarando) prescritto il diritto azionato da Giovanni
Fratamico;
in particolare ritenne la Corte d’appello che la clausola numero 4 del
contratto preliminare !secondo cui – resta espressamente pattuito e convenuto
_fra le parti (1/2e, nell’eventualità che i competenti organi non rilasciassero
liutorizione a costruire, il presente compromesso, relatimmente al lotto sub
(z-1), si intenderà risolto, e le somme per esso versate a qualunque titolo andranno a
computarsi nel pre.uo del lotto – sub (B)”1 andasse qualificata non quale
condizione sospensiva, ma quale cofidizione risolutiva;
la suddetta clausola, pertanto, non impediva il decorso della
prescrizione del diritto ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni
contrattuali, decorso iniziato il 5 luglio 1981, data di stipula del

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per quanto in questa sede ancora rileva, ritenne il Tribunale che le

preliminare, e quindi abbondantemente scaduto alla data di
introduzione del giudizio di primo grado, ovvero al 21 ottobre 2005;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Giovanni
Fratamico con ricorso fondato su sei motivi; hanno resistito con
controricorso le eredi di Nicola Maria ‘frollo;

Considerato che:
col primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo e di “insufficiente motivazione”;
deduce che il contratto) preliminare aveva ad oggetto due beni
immobili; che solo la promessa di vendita del primo (il “lotto 1”) era
sottoposta ad una condizione risolutiva, mentre la promessa di vendita
del secondo bene (il “lotto B”) era sottoposta ad una condizione
sospensiva, avendo previsto le parti che gli effetti del contratto si
producessero solo al momento del completamento del piano di
lottizzazione; che pertanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente
dichiarato prescritti anche i diritti del promissario acquirente relativi al
trasferimento del secondo) bene immobile;
il motivo è inammissibile, per due ed indipendenti ragioni:
(-) sia perché lamenta un vizio (quello di “contraddittoria od
illogica motivazione”) il quale, per effetto della riforma dell’art. 360, n.
5, c.p.c., non è più prospettabile in sede di legittimità, salvo il caso —
qui non ricorrente – di motivazione totalmente mancante o totalmente
incomprensibile;
(-) sia, comunque, perché in sostanza censura l’interpretazione
del contratto adottata dal giudice di merito, senza invocare la
violazione di alcuno tra i canoni legali di ermeneutica di cui agli articoli
1362 e seguenti c.c.;

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ambo le parti hanno depositato memorie;

col secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia
affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.;
sostiene che la sentenza d’appello avrebbe violato gli artt. 1353 e 2935
c.c., perché nel caso di specie “lacerano difetto i presupposti concreti attuali

per il decorso della clausola risolutiva”;

risolutiva; e che le parti in realtà avevano) inteso sottoporre a
condizione risolutiva non il contratto) preliminare, ma “l’avvenuta vendita

del terreno del lotto “A” al promissario acquirente”;
in virtù di questo patto, secondo il ricorrente, una volta avvenuta la
stipula del contratto definitivo, se il Comune non avesse rilasciato il
permesso) di costruire, l’acquirente avrebbe potuto invocare la
risoluzione automatica dell’acquisto, limitatamente al suddetto lotto
VJ;
il motivo è manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni per

le quali è inammissibile il primo motivo: ovvero che esso censura una
questione di interpretazione del contratto, senza indicare quali, tra i
canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., sarebbero
stati violati; e come noto, quando il giudice di merito non abbia violato
(ovvero non si assume dia abbia violato) alcuno di tali precetti, la sua
interpretazione del contratto costituisce un apprezzamento di merito
– non sindacabile in sede di legittimità, a nulla rilevando che il testo
contrattuale consentisse altre e diverse interpretazioni;
col terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo e di “illogica e carente ricostmzione della fattispecie”;
deduce che oggetto del preliminare erano sia un terreno edificabile
(lotto “A”); sia un “blocco di terreno”, ovvero un’area ricompresa in
un più vasto appezzamento oggetto di una lottizzazione in corso di
approvazione da parte dell’amministrazione comunale (lotto “B”);
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deduce che nessuno dei patti contrattuali era sottoposto a condizione

soggiunge che il contratto, stabilendo che il prezzo di questo secondo
lotto si sarebbe dovuto pagare entro un anno dall’approvazione del
piano di lottizzazione, prevedeva una vera e propria condizione
sospensiva, il cui mancato avveramento impediva il decorso del
termine di prescrizione;

prospetta come omesso esame di un fatto decisivo una tipica questione
di interpretazione del contratto; in secondo luogo perché, anche a
volerlo benevolmente riqualificare ex qllicio come denuncia di una
violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti, esso sarebbe
comunque inammissibile per mancata indicazione dei criteri legali di
ermeneutica (di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.) che si assumono violati;
con il quarto, il quinto ed il sesto motivo vengono censurate non delle
autonome rationes deeidendi, ma delle motivazioni espresse dalla Corte
d’appello ad abundantiam, e concernenti la prova dei danni patiti
dall’attore in conseguenza dell’altrui inadempimento; il rigetto dei
primi tre motivi di ricorso, pertanto, rende superfluo l’esame degli
ultimi tre;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del
ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma E. c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore del presente
giudizio deve essere ritenuto) indeterminabile, ovviamente a nulla
rilevando che il ricorrente, ai soli fini del versamento del contributo
unificato,-abbia indicato un valore diverso;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
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il motivo è manifestamente inammissibile: in primo luogo perché

30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228);
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Giovanni Fratamico alla rifusione in favore di Antonietta

solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano
nella somma di euro 7.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.rn. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Giovanni
Fratamico di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 22 novembre 2017.

Il Presidente
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Ric. 2015 n. 28545 sez. M3 – ud. 22-11-2017
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Trolio, Liliana Camicia Trolio, Maria Assunta Trolio, Adele Trolio, in

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