Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2641 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9858/2015 proposto da:

C.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCA

VALERIO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARANTOLA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.A., V.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTEVIDEO 21, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO

DELLA CORTE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO FLAIANI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1283/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 06/02/2014 e depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Rosario Tarantola, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 3209 del 2009, rigettò la domanda, proposta da C.G.B., di riscatto agrario dell’immobile venduto dalla sorella C.S. ad D.C.A. e V.F., con atto di compravendita del 9 aprile 2005, e compensò tra le parti le spese di lite.

Avverso la predetta pronuncia il C. interpose gravame cui resistettero gli appellati che proposero, a loro volta, appello incidentale in ordine alla operata compensazione delle spese di primo grado.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 26 febbraio 2014, rigettò sia l’appello principale che quello incidentale e compensò tra le parti le spese di quel grado di giudizio. C.G.B. ha proposto, avverso la sentenza di appello, ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

D.C.A. e V.F. hanno resistito con controricorso.

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “nullità della sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4” per “manifesto difetto di logicità e… manifesta contraddittorietà interna della motivazione”. Assume il C. che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente e scollegata dalle premesse indicate dalla stessa Corte di merito (requisiti indicati dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, per ottenere il riconoscimento del diritto di prelazione in capo all’attore) e che il percorso motivazionale della Corte territoriale, rivolto esclusivamente all’esame dell’elemento “umano” (capacità lavorativa del C.), senza alcun cenno all’elemento “spaziale” (triplo della superficie), sarebbe non solo illogico ma anche “manifestamente contraddittorio in sè in relazione all’analisi delle risultanze probatorie del primo grado per quanto è relativo alla capacità lavorativa dell’appellante” e nulla motiverebbe circa il “rapporto tra tale capacità lavorativa e l’estensione dei fondi”.

4. Con il secondo motivo, rubricato “Ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso ed apparente esame di due fatti determinanti per il giudizio, su un punto decisivo della controversia che ha causato il mancato riconoscimento della titolarità del diritto di prelazione, ai sensi della L. n. 590 del 1965, art. 8, con conseguente motivazione apparente basata invece su un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili e presenti nella stessa redazione della sentenza impugnata”, il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte territoriale, nell’affermare che “le prestazioni lavorative ragionevolmente esigibili dal retraente, che è il solo che si dedica al lavoro dei campi, tenuto conto della sua età e della sua abituale occupazione (fino al 2002 era impiegato presso la Polizia di Stato) non appaiono consentire la possibilità di estendere una efficiente coltivazione al fondo venduto”, avrebbe, in relazione all’età e all’abituale occupazione lavorativa, fatto affermazioni di segno opposto, tenuto conto che il C. all’atto della citazione aveva cinquantacinque anni e che tre anni prima era andato in pensione, sicchè egli era nel pieno delle forze fisiche e lavorative e, avendo tempo disponibile, proprio perchè già in pensione, poteva dedicarsi alla coltivazione del fondo di sua proprietà e di quello della sorella che aveva preso in affitto nel 2001. Il ricorrente assume di aver, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, provato la sua capacità lavorativa e lamenta, altresì, in relazione al rapporto tra l’estensione dei fondi e la capacità lavorativa del retraente, l’omesso esame delle risultanze documentali e delle testimonianze dei testi escussi in primo grado ( V.S., C.E. e P.A.).

5. I due motivi, che essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

5.1. La motivazione della sentenza impugnata non risulta nè meramente apparente, nè contraddistinta da inconciliabili affermazioni, nè indecifrabile (come pure sostenuto nel secondo motivo dal ricorrente), nè risulta affetta dalla lamenta nullità.

5.2. Si evidenzia che con entrambi i motivi sostanzialmente sì lamentano vizi motivazionali e al riguardo si osserva che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 26 febbraio 2014, – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” – anomalia nella specie all’esame, come già sopra evidenziato, non sussistente -, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

5.3. Peraltro, il secondo motivo è pure inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, stante la sua genericità, non essendo in ricorso indicati specificamente i documenti che si assume non siano stati valutati dalla Corte di merito e a cui in esso si fa riferimento, non essendo stato precisato quando essi siano stati prodotti, dove essi siano allo stato reperibili (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547; Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161) nè è ivi riportato l’integrale contenuto degli stessi e parimenti non risultano riportate in ricorso integralmente le deposizioni testimoniali di cui si lamenta l’omesso esame (Cass., ord., 30/07/2010, n. 17915; Cass. 31/07/2012, n. 13677).

5.4. A quanto precede va aggiunto che, con i motivi all’esame, il ricorrente tende, sostanzialmente, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione e di farne proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente e avendo i controricorrenti espressamente rappresentato, nella memoria da essi depositata, di far proprie le argomentazioni della detta relazione.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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