Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26409 del 26/11/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 26409 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO
SENTENZA
sul ricorso 25954-2010 proposto da:
RAI WAY S.P.A. 05820021003, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio
dell’avvocato IRACE ERNESTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
2956
contro
CARPINETI CLAUDIO, CALCATELLI ALBERTO, CENCI ANDREA,
ONGAR GIOVANNI, TROCCHI AUGUSTO, CATTANI GIUSEPPE,
CASALE DOMENICO, DE CRISTOFARO PAOLO, BASSI STEFANO,
Data pubblicazione: 26/11/2013
elettivamente domiciliati
in ROMA,
VIA CESARE
FRACASSINI 46, presso lo studio dell’avvocato VISCOMI
GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrenti
–
di ROMA, depositata il 30/10/2009 r.g.n. 2498/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’estinzione del giusizio.
avverso la sentenza n. 1180/2009 della CORTE D’APPELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 30 ottobre 2009 la Corte d’appello di Roma, per
quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Roma del 25 maggio 2005 con la quale è stato accertato il diritto degli
attuali contro ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti della RAI
1990 e successivi accordi collettivi, in aggiunta all’indennità del 21%
prevista per le lavorazioni eseguite in turni continuati dal gennaio 2002. In
particolare la Corte territoriale ha ritenuto cumulabili le due indennità
considerando che quella denominata TN 35, prevista dal comma 16,
compensa il disagio relativo ai turni che hanno inizio tra le ore 5 e le ore
6,30 prevedendo, oltre la maggiorazione per lavoro notturno effettivamente
prestato nell’orario notturno, anche un compenso pari al 35% di un
ventiseiesimo dello stipendio individuale, mentre il comma 19 prevede, per
i lavoratori assegnati a turni avvicendati nelle 24 ore, in sostituzione delle
maggiorazioni per lavoro notturno, un’indennità pari al 21% della
retribuzione posta a base del lavoro straordinario, e si riferisce, quindi, al
solo lavoro notturno. La medesima sentenza ha escluso l’eccepito difetto di
interesse ad agire del dipendente Cattani che aveva promosso azione
monitoria per il medesimo titolo, in quanto tale azione si era riferita alla
sola quantificazione del titolo.
La RAI WAY s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Resistono i dipendenti con controricorso.
Con atto del 15 ottobre 2013 la RAI WAY s.p.a. ha dichiarato di rinunciare
al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A
WAY s.p.a., a percepire l’indennità TN 35 di cui all’art. 17 CCNL RAI del
11 15 ottobre 2013 la RAI WAY s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al
ricorso nel quale si afferma che è stato raggiunto un accordo fra le parti.
La rinuncia non risulta formalmente accettata, ma tale circostanza non
rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c.
al giudizio di cassazione. La rinuncia non ha infatti carattere “accettizio”
effetti processuali) (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre,
determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta
il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione
(Cass., Sez. Un., 9 marzo 1990, n. 192 3; Cass., 7 luglio 1986, n. 4446).
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata
l’estinzione del processo mentre in assenza di attività difensiva di parte
intimata le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2013.
(non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di