Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26409 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2223/2015 proposto da:

MERIDIANA FLY SPA, in persona dell’amministratore delegato pro

tempore, ALISARDA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO ARMENTANO,

giuste procure a margine della prima e seconda pagina del ricorso;

– ricorrenti –

contro

O.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata de difesa dagli avvocati

ALESSANDRO MELONI, LUIGI PAU, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 9/07/2014, depositata il

12/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Alessandro Meloni difensore della controricorrente

che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. Il Tribunale di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dall’attuale parte intimata nei confronti di Meridiana S.p.A. e di Meridiana Fly S.p.A. (cui medio tempore era stato ceduto il ramo di azienda comprendente tutte le attività connesse al volo), accertava la nullità del termine apposto ai contratti stipulati con Meridiana e dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto condannando dette società al pagamento di sei mensilità globali di fatto. Escludeva la sussistenza del diritto alle retribuzioni per i periodi non lavorati e non si pronunciava sulla domanda diretta ad ottenere la ricostruzione della carriera ed il pagamento delle conseguenti differenze retributive connesse all’anzianità man mano maturata durante i vari rapporti a termine, dunque in costanza di questi.

3. La Corte di appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari -, per quello che in questa sede ancora rileva, accoglieva, in parte, il gravame della lavoratrice e riconosceva il suo diritto al conseguimento di qualunque effetto (in termini di maggiorazioni contrattuali) derivante dall’anzianità lavorativa per tutti i periodi dei contratti a termine effettivamente lavorati, ma non anche di quelli non lavorati (nei quali il rapporto era stato consensualmente quiescente). Seguiva la condanna delle società alla corresponsione delle relative maggiorazioni, con interessi e rivalutazione, e della sola cessionaria Meridiana Fly s.p.a. al pagamento delle differenze retributive successive alla stabilizzazione del rapporto.

4. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso Meridiana Fly S.p.A. e Alisarda s.p.a., affidato a due motivi.

5. La parte intimata ha resistito con controricorso.

6. Con il primo motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi del fatto che la Corte territoriale non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto redatto senza il rispetto dei requisiti previsti dal nuovo testo dell’art. 434 c.p.c., già in vigore al momento del suo deposito.

7. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato, come già ritenuto da questa Corte in recenti pronunce su ricorsi proposti dalle medesime parti ricorrenti (v., ex multis, Cass. 18592/2015 ed altre coeve).

8. La ricorrente non ha riprodotto nè allegato al ricorso per cassazione l’atto di appello in relazione al quale incentra le proprie censure, limitandosi a riportare il contenuto della propria comparsa di costituzione evidenziante la formulazione dell’eccezione di inammissibilità del gravame.

9. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (ed analogamente quella dell’art. 434 c.p.c.) conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (cfr. Cass. nn. 86 e 12664 del 2012 e Cass. 896/2014).

10. Occorre quindi che l’atto di appello sia trascritto, quantomeno nelle parti salienti, nel ricorso, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure, in quanto non abilitata a procedere all’esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso (cfr. Cass. 11477/2010).

11. Nel ricorso all’esame, la parte ricorrente ha omesso di trascrivere l’atto di appello proposto dalla lavoratrice nei suoi contenuti essenziali e ne ha proposto, attraverso la riproduzione della propria comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, solo una sintesi, peraltro inclusiva di specifici apprezzamenti, sostituendosi a questa Corte nel preliminare vaglio della rilevanza e pertinenza della censura svolta in questa sede.

12. In ogni caso, come è dato leggere nella sentenza impugnata, il gravame aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui era stata omessa ogni statuizione sulla richiesta di condanna delle società appellate alle maggiorazioni contributive connesse al progredire dell’anzianità (asseritamente conseguente all’unicità del rapporto e all’applicazione del principio di parità di trattamento tra precari e non) e nella parte in cui era stata commisurata in sei mensilità l’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (lamentandosene l’insufficienza a fronte di plurimi rapporti a termine).

13. E’, dunque, evidente che l’appello, nel suo complesso, era formulato in termini tali da consentire al giudice di cogliere le critiche mosse alla decisione gravata.

14. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, così come chiarito ed interpretato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che l’indennità de qua va integralmente a sostituirsi ad ogni conseguenza economica connessa e derivante dalla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro e che pertanto la stessa assorbe, ricomprendendola, qualsiasi differenza retributiva e contributiva connessa al riconoscimento dell’esistenza del rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso ogni incremento legato all’anzianità e/o alla progressione di carriera, nonchè ogni compenso successivo al termine del rapporto ovvero alla messa in mora del datore. Chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la somma dei periodi di servizio dall’inizio del primo contratto deve essere computata ai fini dell’anzianità di servizio e dei relativi trattamenti economici.

15. Il motivo è qualificabile come manifestamente infondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte nelle recenti e numerose pronunce nn. 2492, 2493, 2494 del 10 febbraio 2015; nn. 2343, 2344, 2345, 2346, 2347 del 9 febbraio 2015; un. 2291, 2292, 2293, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301 del 6 febbraio 2015; nn. 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 del 3 febbraio 2015, nn. 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 559, 560, 561, 562, 563 del 15 gennaio 2015; 262 del 12 gennaio 2015; infine, da ultimo, Cass. n. 9267 del 2016) che, nel fare riferimento ad una “indennità forfetizzata ed onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo considerato intermedio” – si sono poste in continuità con la precedente Cass., sez. un., 5 marzo 1991, n. 2334, il cui principio di diritto è stato riaffermato.

16. In particolare, la sentenza delle Sezioni unite affermò che nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, gli intervalli non lavorati fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile ad effettuarla, non implicano il diritto alla retribuzione e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, mentre i periodi lavorati danno diritto alla retribuzione e sono rilevanti ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

17. Quest’ultimo profilo dell’assetto dato dalle Sezioni unite del 1991 alla materia è stato pienamente riaffermato nella giurisprudenza successiva e non è risultato scalfito minimamente dallo ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, come già ampiamente argomentato in tutti i recenti precedenti del 2015 di questa Corte, sopra richiamati, con diffuse motivazioni alle quali si rinvia, anche quanto alla coerenza dell’interpretazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sul piano logico sistematico, costituzionale ed eurounitario e, in particolare, con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, anche e specificamente in ordine all’anzianità di servizio, affermato con la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

18. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

19. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in base a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 28), devono essere poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore degli avvocati Alessandro Meloni e Luigi Pau dichiaratisi antistatari.

20. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

21. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da rigettarsi integralmente, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna le società ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, con distrazione in favore degli avvocati Alessandro Meloni e Luigi Pau dichiaratisi antistatari. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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