Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26409 del 19/11/2020
Cassazione civile sez. I, 19/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8111/2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO
PRATICO’, giusta procura in calce;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1411/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO;
udito l’Avvocato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
K.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre opposizione avanti il Tribunale di Torino avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale da lui richiesta, emesso dalla locale Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, in relazione a tutti gli istituti previsti dalla disciplina in materia.
Deduceva il ricorrente di esser dovuto fuggire dal suo Paese poichè minacciato di morte dai medesimi familiari responsabili dell’uccisione del padre al fine di potersi impossessare dei terreni da questi coltivati.
La Commissione territoriale ebbe a rigettare l’istanza di protezione in relazione a tutte le forme previste dall’Ordinamento, poichè non credibile intrinsecamente il racconto fatto dal richiedente.
Il Tribunale adito ebbe a rigettare il ricorso del K. e questi espose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino, che respinse l’impugnazione.
Il K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte cisalpina articolando cinque motivi di ricorso.
Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, s’è costituito a resistere con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso l’impugnante pone la questione della sua mancata audizione in sede giudiziale posto che la Corte territoriale ha ritenuto tale incombente non imposto – in via generale – dall’attuale disciplina del procedimento in materia.
Reputa il Collegio opportuno rimettere la questione a nuovo ruolo in attesa che questa stessa sezione in pubblica udienza definisca questione omologa.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020