Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26409 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 07/12/2011), n.26409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6495-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati SBARRA ETTORE, GOFFREDO MARIA, giusta mandato alle liti a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

2.2.09, depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c:

“La questione posta col ricorso delle Poste Italiane notificato in data 2-3 marzo 2010 avverso la sentenza depositata dalla Corte d’appello di Bari il 2 marzo 2009, è se il contratto a tempo determinato stipulato dal 5 dicembre 1998 al 1 aprile 1999 con C.A. “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso…” sia illegittimo, con conseguente conversione del rapporto a tempo determinato, come avrebbe immotivatamente ritenuto la Corte territoriale oppure se questa, nella sua vantazione, abbia violato la L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 8 CCNL 1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.99 e 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss. c.c..

La lavoratrice, regolarmente intimata, si è difesa con controricorso.

Il ricorso, appare manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio.

Va infatti qui ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866 e 20 marzo 2009 n. 6913), formatasi in ordine all’esame di fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, la quale ha ripetu-tamente confermato le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti di lavoro stipulati, in base alla previsione delle “esigenze eccezionali” di cui all’accordo integrativo del 25 settembre 1997, ritenendo che i contraenti collettivi, esercitando i poteri loro attribuiti dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, abbiano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza fino al 31 gennaio e poi fino al 30 aprile 1998 della situazione indicata per far fronte alla quale l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30 aprile 1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

Sulla controversia non incide lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 283 del 2010, art. 32, commi 5 e 7, difettando nel ricorso censure riguardanti le conseguenze economiche della conversione del rapporto”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Condividendo il contenuto della relazione, il collegio valuta manifestamente infondato il ricorso, che rigetta, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, effettuato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori, per onorari, che distrae agli avv.ti Maria Goffredo ed Ettore Sbarra.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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