Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26408 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22504-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANERI

GIANFRANCO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/07/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 7.11.08, depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 126/08, la CTR della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.A. avverso l’avviso di accertamento in rettifica del suo reddito di partecipazione alla società Pegasus di Baroni G. & C. s.a.s. Il giudice di appello – dopo avere esposto i motivi per i quali, a suo avviso, andava confermato l’annullamento dell’atto impositivo adottato in prime cure – faceva riferimento ad altra decisione concernente l’accertamento di un maggior reddito in capo alla predetta società, ritenendo di adottare – anche per tale ragione – un’identica decisione nei confronti del socio, ma senza trame conseguenza alcuna in ordine alla mancata partecipazione di tutti i soci a tale giudizio.

Avverso la sentenza n. 126/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost.

e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59.

Il motivo di ricorso appare manifestamente fondato. Va osservato, infatti, che entrambi i giudizi – concernenti rispettivamente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua ed il reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass. S.U. 14814/08, Cass. 11459/09).

Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere il giudizio nel merito, motivando – tra l’altro – per relationem, con rinvio alla sentenza emessa in altro giudizio svoltosi a contraddittorio non integro.

Nè da 1l’impugnata sentenza risulta che anche tutti gli altri soci abbiano proposto ricorso avverso l’atto impositivo, e che i ricorsi siano stati esaminati e decisi congiuntamente ed allo stesso modo, sì da evitare contrasti di giudicati; nè – tanto meno – che avverso le decisioni di appello pendano identici ricorsi per cassazione, sì da consentire alla Corte di procedere alla loro riunione, onde soddisfare l’esigenza del simultaneus processus conseguente al litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati (cfr.

Cass. 3830/10, 2907/10). Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre ha depositato memoria l’intimata; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadita la violazione del principio – più volte ribadito dal questa Corte – della sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati, nella fattispecie di cui all’art. 5 TUIR. Ritenuto che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso vada accolto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio ad altra sezione della CTP di Genova, che procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Genova, che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati;

compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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