Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26407 del 26/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26407 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 20507-2008 proposto da:
RICCI

FILOMENA

C.F.

RccFmN761, 62E335L,

già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 4,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PALAMARA,
rappresentata e difesa dall’avvocato IACOVINO
VINCENZO, giusta delega in atti e da ultimo presso LA
2013

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

2923

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 26/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2008 della CORTE D’APPELLO

186/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di CAMPOBASSO, depositata il 27/02/2008 R.G.N.

R.G. 20507/2008
FATTO E DIRITTO

f/012

Con sentenza n. 204/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Isernia, in
accoglimento della domanda proposta da Filomena Ricci, nei confronti della

lavoro concluso tra le parti per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994 come
integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., per il periodo 5-10-2000/31-1-2001, con la
conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 5-10-2000, e
condannava la società alla riammissione della Ricci nel posto di lavoro e al
pagamento delle retribuzioni omesse.
Sull’appello della società, la Corte d’Appello di Campobasso, con
sentenza depositata il 27-2-2008, accoglieva il gravame e, in riforma della
pronuncia di primo grado, rigettava le domande avanzate dalla Ricci.
Per la cassazione della detta sentenza la Ricci ha proposto ricorso con due
motivi, il secondo dei quali articolato in due profili.
La società ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione
dell’art. 329 c.p.c. e vizio di motivazione, in sostanza ribadisce la propria tesi
circa la improponibilità dell’appello della società per asserita intervenuta
acquiescenza alla sentenza di primo grado.
In particolare la Ricci evidenzia che in data 29-7-2004 la società e le
00.SS. nazionali di categoria hanno raggiunto un accordo sulla
riorganizzazione del servizio di recapito, che tra l’altro prevedeva anche la
1

s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di

”gestione del fenomeno delle riammissioni ex CTD” con la “riammissione
della risorsa nella struttura presso la quale la stessa ha lavorato con contratto a

vo

termine” previa “verifica da parte dell’azienda se tale struttura rientri
nell’elenco di quelle eccedentarie”, nel qual caso è stato previsto il

nella medesima provincia, nella medesima regione, nelle regioni limitrofe e
nelle altre regioni”.
Il motivo è infondato.
Come è stato più volte affermato da questa Corte ( v. fra le altre Cass. 295-2012 n. 8537, Cass. 11-7-2012 n. 11769, Cass. 30-11-2012 n. 21385, Cass.
14-1-2013 n. 698), e va qui ribadito, “l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva
dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329 cod. proc. civ. (e configurabile solo
anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo
stesso è possibile solo una rinunzia espressa all’impugnazione da compiersi
nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della sentenza,
ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non
impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in
quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando
l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in
maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici
della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la
volontà di avvalersi dell’impugnazione.”
Sul punto, in particolare, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione in
esame in quanto “l’accordo in questione ha rilevanza nazionale e individua le
linee guida per procedere alla ricollocazione dei lavoratori ma non può
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“trasferimento della risorsa verso comuni non eccedentari collocati in sequenza

espletare effetti diretti sul caso singolo in esame, che non è individuabile in
alcun modo nell’ampio accordo di carattere nazionale”.
Non essendo, quindi, in effetti emerso alcun comportamento
assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione in

Corte di merito ha escluso che vi fosse stata una acquiescenza alla sentenza di
primo grado.
Con il secondo motivo la ricorrente, in primo luogo deduce che la
previsione, generica ed astratta, delle “esigenze eccezionali” legate alla
ristrutturazione, senza una limitazione oggettiva e temporale, attuata per lungo
tempo, in realtà, per sopperire ad una cronica carenza di organico, costituisce
una elusione della legge n. 230/1962 ed un capovolgimento del rapporto
legislativamente previsto tra regola ed eccezione, e in secondo luogo rileva che
le stesse parti collettive, con gli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97, hanno
fissato un termine ultimo (30-4-1998) per la conclusione di contratti a termine
con la detta causale, con la conseguente illegittimità dei contratti a termine
stipulati successivamente, non potendo il successivo accordo dell’ 11-1-2001,
travolgere i diritti già acquisiti nel patrimonio dei lavoratori.
Orbene tale secondo profilo risulta fondato in base alla giurisprudenza
consolidata di questa Corte in materia, risultando assorbito l’esame del primo
profilo.
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato
che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del
1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli
previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di
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relazione alla fattispecie concreta, legittimamente e con congrua motivazione la

considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato

g

del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro
diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di
lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo

specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei
contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi
vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste
dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale
in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre,
Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745,
Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e
come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti
postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo,
4

indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi

sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la
sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica
dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli
assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998;

cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962
n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450;
Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
Tanto basta per accogliere nei sensi di cui sopra il secondo motivo e per
cassare l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, la quale
provvederà sulle richieste consequenziali (assorbite nella decisione impugnata)
anche alla luce dello ius superveniens (art. 32 1. n. 183/2010), statuendo pure in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie nei sensi di cui in motivazione il
secondo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’Appello di Bari.
Roma 17 ottobre 2013

ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine

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