Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26407 del 19/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35113/2019 R.G. proposto da:
G.A. (C.F. (OMISSIS)), G.G. (C.F.
(OMISSIS)), Avv. A.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e
difesi dall’Avv. MARIO ALFANO, elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’Avv. VALERIO SANTURRO in Roma, Via Nomentana, 222;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 26405/2019 della Corte Suprema di Cassazione
depositata in data 17 ottobre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 25 settembre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE nei confronti degli attuali ricorrenti, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
che il difensore dei controricorrenti si è dichiarato antistatario, avendo anticipato le spese del giudizio e non avendo riscosso i compensi, con applicazione dell’art. 93 c.p.c.;
che i controricorrentì propongono istanza di correzione materiale nella parte in cui l’ordinanza non ha provveduto sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE non si è costituita nel presente procedimento.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34728; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12437); nel qual caso, il procedimento di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., 7 luglio 2010, n. 16037);
che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 14; Cass., Sez. VI, 17 settembre 2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte, dispone che nella ordinanza n. 26405/2019 pubblicata in data 17 ottobre 2019 siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 3, ultimo capoverso, dopo le parole “come da dispositivo” siano aggiunte le parole “da distrarsi in favore del difensore dei contro ricorrenti Avv. Mario Alfano, che ne ha fatto richiesta”; nel dispositivo, a pag. 3, dopo le parole “accessori di legge, se dovuti”, sia aggiunta la frase “ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore dei contro ricorrenti Avv. Mario Alfano”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2020