Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26407 del 07/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 07/12/2011), n.26407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25588-2009 proposto da:

L.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio

dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA – GRUPPO EQUITALIA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER

LA PROVINCIA DI LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/40/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 3.4.09, depositata

l’8/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che si riporta

agli scritti e chiede il rinvio per condono fiscale.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 223/40/09, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da L.M.G. avverso la decisione dì prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti della cartella di pagamento, emessa ai fini IRPEF ed IVA per l’anno di imposta 1998. Il giudice di appello riteneva, invero, corretta l’iscrizione a ruolo provvisoria e parziale delle suindicate imposte, benchè fosse pendente ricorso, proposto dalla L., avverso l’avviso di accertamento a monte dell’atto impugnato in questa sede.

Avverso la sentenza n. 223/40/09 ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente – come si evince dalla trattazione della censura – del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68. Invero, ad avviso della contribuente la CTR avrebbe errato ad applicare alla fattispecie il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, che concerne la fase amministrativa di riscossione del tributo, dovendo, invece, trovare applicazione alla fattispecie concreta la diversa norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, essendo stata la cartella di pagamento emessa, previa iscrizione a ruolo, in pendenza di ricorso del contribuente alla CIP avverso l’avviso di accertamento a monte. L’amministrazione ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato. E’ bensì vero, infatti, che – in tema di riscossione delle imposte sui redditi – il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, come dedotto dalla ricorrente, laddove il D.Lgs. n. 546 del 1992, sopravvenuto art. 68, regola – in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 7339/03, 12791/11). E tuttavia, l’applicazione di dell’ultima disposizione summenzionata postula pur sempre che sia stata emessa almeno la decisione di primo grado. In altri termini, la disposizione dell’art. 68, del D.Lgs. – che consente la riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo – concerne la sola fase successiva all’emissione delle sentenze delle Commissioni tributarie, e presuppone, pertanto, che sia stata già emessa una sentenza non definitiva di primo grado (Cass. 7831/10), laddove la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1 resta applicabile in caso di accertamento non definitivo, poichè impugnato dal contribuente, finchè non venga emessa la sentenza non definitiva di primo grado.

Nel caso di specie – come si desume dalla stessa narrativa del ricorso – l’iscrizione a ruolo è avvenuta bensì in pendenza di ricorso avverso l’avviso di accertamento, ma prima della pronuncia della sentenza di prime cure, per cui – contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella esattoriale sono state effettuate correttamente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 1.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2011

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