Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26406 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.20/12/2016), n. 26406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15586/2016 proposto da:
AVV. C.O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POMPEO MAGNO 2, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE PICONE,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9404/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 10/05/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/10/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato in data 25 luglio 2016 la seguente proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.:
“Pronunciando sul ricorso proposto da L.T., rappresentata e difesa dall’Avvocato C.O.M., contro il Ministero dell’economia e delle finanze avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce depositato il 3 novembre 2014 in tema di equa riparazione, la 6-2 Sezione di questa Corte, con sentenza 10 maggio 2016, n. 9404, ha così provveduto: “dichiara inammissibile il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 564,00 per compensi, nonchè delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500,00″.
Per la correzione dell’errore materiale occorso in questa ordinanza l’Avvocato C.O.M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 giugno 2016, lamentando la mancata distrazione in proprio favore delle spese, pur richiesta.
L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso appare ammissibile, giacchè, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; Sez. 6-3, 24 febbraio 2016, n. 3566).
Nel merito, l’istanza appare fondata, perchè dal testo del ricorso per cassazione che la Corte ha deciso con la sentenza n. 9404 del 2016, emerge per tabulas che era stata richiesta la condanna del Ministero al pagamento dei compensi del grado di merito e di quello di legittimità, da distrarre in favore dell’Avvocato C.O.M., il quale aveva dichiarato di non avere riscosso gli onorari”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;
che, pertanto, la sentenza n. 9404 del 2016 della 6-2 Sezione civile della Corte di cassazione deve essere corretta nei termini di cui alla relazione;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.
PQM
La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte di cassazione, 6-2 Sezione civile, 10 maggio 2016, n. 9404, inserendo, nel relativo dispositivo, in fine, il seguente periodo: “Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di merito e di cassazione in favore dell’Avvocato antistatario C.O.M.”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016